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Consultazione 2014/155: Revisione in materia di radioprotezione · 155 pagine
Fedlex · Rapporto esplicativo · Pagina 64Fedlex · Rapporto esplicativo
Art. 11 Dispositivi di segnalazione
Capoverso 1
I requisiti delle lampade di segnalazione si orientano alle applicazioni specifiche regolate nel dettaglio nei relativi allegati.
Capoverso 2
Il concetto «zona controllata» è stato sostituito conformemente agli articoli 91 e segg. AP-ORaP distinguendo tra «zona controllata» e «zona sorvegliata».
Capoverso 3
L’autorità di vigilanza ha la possibilità, secondo l’articolo 4, di rinunciare a queste richieste, ammesso che con altre misure, come una seconda lampada di segnalazione e un controllo regolare del funzionamento, si possano evitare rischi per le persone
Capoverso 4
Gli impianti devono essere caratterizzati con un segnale di pericolo. Per gli impianti non dotati di protezione parziale o totale deve essere contrassegnata anche la zona sorvegliata (locale di irradiazione, sala di radiologia).
Art. 12 Dispositivi di sicurezza
Capoversi 1 e 2
In linea di massima devono essere raggiunti i seguenti livelli di prestazione (PL) in base alla EN ISO 13849-1:2006:
PLe in caso di pericoli che possono comportare dosi letali;
PLd in caso di pericoli che dopo una breve esposizione possono comportare danni precoci irrever-
sibili;
PLc in tutti gli altri casi.
Per gli impianti a raggi X non dotati di un dispositivo di protezione totale, l’autorità di vigilanza può, secondo l’articolo 4, autorizzare deroghe ai requisiti di cui ai capoversi 1 e 2, qualora detti requisiti non possano essere soddisfatti per motivi tecnici e a condizione che la radioprotezione rimanga comunque garantita con altre misure.
Art. 13 Messa fuori servizio dei dispositivi di sicurezza
Nessuna modifica rilevante.
Art. 14 Documentazione sull’impianto
Capoverso 1
Nessuna modifica rilevante.
Capoverso 2
Oltre alle istruzioni d’esercizio è richiesto che per ogni impianto sia disponibile una documentazione comprendente licenza di esercizio, istruzioni e processi verbali per la garanzia della qualità, piani e calcoli per la radioprotezione edile, nonché istruzioni interne all’azienda vigenti. Le stesse richieste sono poste per di impianti simili anche nell’ordinanza concernente la radioprotezione relativa agli impianti a raggi X per uso medico.
Sezione 3: Ubicazione e schermatura degli impianti
Art. 15 Ubicazione
L’articolo 101 AP-ORaP stabilisce che i requisiti dell’ubicazione degli impianti saranno regolamentati dal DFI previa consultazione con l’IFSN. Per gli impianti utilizzati a scopi non medici ciò avviene invece nella presente ordinanza. L’esercizio di impianti non dotati di un dispositivo di protezione totale o parziale deve avvenire in locali di irradiazione. Qualora ciò non sia possibile, ad esempio durante l’impiego di impianti mobili, l’autorità di vigilanza ha la possibilità, secondo l’articolo 2, di consentire l’esercizio in altre zone sorvegliate, ammesso che sia garantita la radioprotezione delle persone tramite misure adeguate.