Rapporto sui risultati
Consultazione 2014/164: Ratifica del Protocollo addizionale alla Carta europea dell'autonomia locale sul diritto di partecipare agli affari delle collettività locali · 5 pagine
Fedlex · Rapporto sui risultati · Pagina 4Fedlex · Rapporto sui risultati
N° di riferimento: COO.2180.109.7.177854 / 217.1/2015/00006
L'articolo 1 paragrafi 4.1 e 4.2 non deve comportare nuovi obblighi o mettere in discussione la prassi e le istituzioni esistenti nei Cantoni e nei Comuni in materia di democrazia assembleare diretta, imponendo, ad esempio, l’istituzione di un parlamento comunale, la soppressione delle Landsgemeinde che, alla luce del Protocollo addizionale, potrebbero venir considerate discriminatorie o la messa in atto del voto elettronico (Associazione dei Comuni Svizzeri, Unione delle città svizzere, Centre Patronal). Anche se l’Unione delle città svizzere vede di buon occhio la possibilità offerta dal Protocollo addizionale di concedere il diritto di voto attivo e passivo a una cerchia più ampia di persone che non siano soltanto i propri cittadini, non occorre che le collettività locali siano obbligate a procedere in tal senso.
Contrari:
Tre consultati (VS, UDC, USAM) sono del parere che il concetto «ogni persona» ai sensi dell’articolo 1 paragrafo 1 potrebbe dar luogo a un’interpretazione tanto estensiva da concedere il diritto di voto e di eleggibilità a una cerchia più ampia di persone che non soltanto ai propri cittadini, segnatamente agli stranieri (VS, UDC).
Articolo 2 Misure per l’attuazione del diritto di partecipare
Favorevoli:
Due Cantoni (SO, JU) sottolineano che la loro legislazione attua già le misure menzionate da tale disposizione.
Riserve:
NW rileva che il concetto «obblighi giuridici internazionali» (art. 2 par. 2 lett. ii, b) potrebbe essere interpretato nel senso che i Cantoni sono tenuti ad applicare il principio di trasparenza. In caso di ratifica del Protocollo addizionale, la Svizzera dovrebbe precisare tale questione in una dichiarazione interpretativa le cui grandi linee si trovano nel rapporto esplicativo.
VD evidenzia che le conseguenze dell’articolo 2 paragrafo 2 lettera iii, ossia la promozione dell’impiego delle tecnologie dell’informazione e della comunicazione, non sono chiare. Ciò potrebbe essere il preludio all’obbligo di introdurre il voto elettronico a livello delle collettività locali, circostanza alla quale i Cantoni si opporrebbero. Anche il Centre Patronal condivide tale parere e considera che l’introduzione di un siffatto sistema va lasciata alla competenza dei Cantoni.
Per l’Associazione dei Comuni Svizzeri e l’Unione delle città svizzere, l'articolo 2 non deve comportare obblighi suppletivi a carico delle collettività, in particolare per quanto concerne l’accesso ai documenti ufficiali dei Comuni (Associazione dei Comuni Svizzeri).
Articolo 3 Collettività cui si applica il Protocollo addizionale
Contrari:
Il Centre Patronal è del parere che la facoltà di poter escludere dal campo di applicazione del Protocollo addizionale alcune categorie di collettività locali o regionali discrediti il Protocollo addizionale.
Osservazioni:
Tre consultati (BS, SG, Unione delle città svizzere) sono del parere che la Svizzera deve limitare l’applicazione del Protocollo addizionale ai Comuni politici e rendere una dichiarazione in tal senso (Unione delle città svizzere), come era stato il caso per la Carta europea dell’autonomia locale.