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Consultazione 2014/168: Revisione parziale della legge federale sugli stranieri (LStr) · 6 pagine

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Legge sugli stranieri

a. non possono dimostrare che i valori patrimoniali provengono da redditi dell’attività lucrativa o da indennità per perdita di guadagno oppure da prestazioni pubbliche di aiuto sociale;

b. non possono dimostrare la provenienza dei valori patrimoniali; o

c. possono dimostrare la provenienza dei valori patrimoniali, ma questi ultimi superano l’importo fissato dal Consiglio federale.

2bisIl diritto al rimborso si prescrive in un anno a contare dal giorno in cui l’autorità competente ne ha avuto conoscenza, ma in ogni caso dieci anni dopo la sua insorgenza. Tali crediti non fruttano interesse.

3Abrogato

4Abrogato

5I valori patrimoniali messi al sicuro sono restituiti integralmente, su domanda, se il richiedente l'asilo o la persona bisognosa di protezione lascia la Svizzera, sotto controllo, entro sette mesi dal deposito della domanda d'asilo o di protezione provvisoria. La domanda deve essere presentata prima di lasciare la Svizzera.

Art. 115 lett. c, 116a e 117

Abrogati

Disposizione transitoria della modifica del …11

Ai procedimenti e ai crediti pendenti secondo gli articoli 86 e 87 della presente legge e secondo l'articolo 88 LStr12 al momento dell'entrata in vigore della modifica del … si applica il diritto previgente.

11 RU 201X ..., FF 201X ...

12 RS 142.20