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Consultazione 2014/168: Revisione parziale della legge federale sugli stranieri (LStr) · 6 pagine

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Legge sugli stranieri

Art. 97 cpv. 3 lett. f e g

3 Il Consiglio federale determina quali dati vanno comunicati alle autorità menzionate nel capoverso 1 concernenti:

f. il percepimento di prestazioni complementari annuali secondo la legge federale del 6 ottobre 20067 sulle prestazioni complementari all'assicurazione per la vecchiaia, i superstiti e l'invalidità; e

g. altre decisioni che lasciano supporre un bisogno d’integrazione particolare conformemente all’articolo 58a.

Art. 120 cpv. 1 lett. f e g

1 È punito con la multa chiunque, intenzionalmente o per negligenza:

f. viola l'obbligo di notificazione secondo l'articolo 85a capoverso 2 o non rispetta le condizioni che corredano la notificazione (art. 85a cpv. 2 e 3);

g. si oppone o rende impossibili i controlli dell'organo di controllo ai sensi dell'articolo 85a capoverso 4.

Allegato numero 5

5. Legge sull'asilo del 26 giugno 19988

Art. 61 Attività lucrativa

1Le persone a cui la Svizzera ha accordato asilo o che sono state ammesse provvisoriamente come rifugiati possono esercitare un'attività lucrativa in tutta la Svizzera se sono rispettate le condizioni di salario e di lavoro usuali nella località, nella professione e nel settore (art. 22 LStr9).

2Il datore di lavoro notifica previamente l'avvio e la fine dell'attività lucrativa, come pure il cambiamento d'impiego alle autorità del luogo d'impiego designate dal Cantone. L'obbligo di notificazione è retto dall'articolo 85a capoversi 2−5 LStr.

3Il capoverso 2 non è applicabile ai rifugiati riconosciuti che dispongono di un permesso di domicilio.

7 RS 831.30

8 RS 142.31

9 RS 142.20