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Consultazione 2014/168: Revisione parziale della legge federale sugli stranieri (LStr) · 6 pagine

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Legge sugli stranieri

Art. 85 cpv. 6 e 7 lett. cbis

6Abrogato

7 I coniugi e i figli non coniugati d’età inferiore ai 18 anni degli stranieri ammessi provvisoriamente, rifugiati compresi, possono raggiungere queste persone ed essere inclusi nell’ammissione provvisoria il più presto dopo tre anni se:

cbis. la famiglia non percepisce prestazioni complementari secondo la legge federale del 6 ottobre 20065 sulle prestazioni complementari all'assicurazione per la vecchiaia, i superstiti e l'invalidità.

Art. 85a Attività lucrativa

1 Le persone ammesse provvisoriamente possono esercitare un'attività lucrativa in tutta la Svizzera se sono rispettate le condizioni di salario e di lavoro usuali nella località, nella professione e nel settore (art. 22).

2 Il datore di lavoro notifica previamente l'avvio e la fine dell'attività lucrativa, come pure il cambiamento d'impiego alle autorità del luogo d'impiego designate dal Cantone. La notificazione deve indicare in particolare:

a. l'identità e il salario della persona che esercita l'attività lucrativa;

b. l'attività svolta;

c. il luogo dove è esercitata l'attività lucrativa.

3 Il datore di lavoro deve allegare alla notificazione una dichiarazione secondo cui conosce le condizioni di salario e di lavoro usuali nella località, nella professione e nel settore e si impegna a rispettarle.

4 L'autorità secondo il capoverso 2 trasmette immediatamente una copia della notificazione all'organo competente per controllare il rispetto delle condizioni di salario e di lavoro.

5Il Consiglio federale designa l'organo competente per tale controllo.

6 Esso disciplina la procedura di notificazione.

Art. 88 Contributo speciale sul patrimonio

1Le persone ammesse provvisoriamente sottostanno al contributo speciale sul patrimonio secondo gli articoli 86 e 87 LAsi6. Le disposizioni del capitolo 5 sezione 2, l'articolo 112a e le disposizioni del capitolo 10 LAsi sono applicabili.

2L'obbligo di pagare il contributo speciale sul patrimonio cessa il più tardi dieci anni dopo l'entrata.

5 RS 831.30

6 RS 142.31