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Consultazione 2014/168: Revisione parziale della legge federale sugli stranieri (LStr) · 6 pagine
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Legge sugli stranieri
Art. 85 cpv. 6 e 7 lett. cbis
6Abrogato
7 I coniugi e i figli non coniugati d’età inferiore ai 18 anni degli stranieri ammessi provvisoriamente, rifugiati compresi, possono raggiungere queste persone ed essere inclusi nell’ammissione provvisoria il più presto dopo tre anni se:
cbis. la famiglia non percepisce prestazioni complementari secondo la legge federale del 6 ottobre 20065 sulle prestazioni complementari all'assicurazione per la vecchiaia, i superstiti e l'invalidità.
Art. 85a Attività lucrativa
1 Le persone ammesse provvisoriamente possono esercitare un'attività lucrativa in tutta la Svizzera se sono rispettate le condizioni di salario e di lavoro usuali nella località, nella professione e nel settore (art. 22).
2 Il datore di lavoro notifica previamente l'avvio e la fine dell'attività lucrativa, come pure il cambiamento d'impiego alle autorità del luogo d'impiego designate dal Cantone. La notificazione deve indicare in particolare:
a. l'identità e il salario della persona che esercita l'attività lucrativa;
b. l'attività svolta;
c. il luogo dove è esercitata l'attività lucrativa.
3 Il datore di lavoro deve allegare alla notificazione una dichiarazione secondo cui conosce le condizioni di salario e di lavoro usuali nella località, nella professione e nel settore e si impegna a rispettarle.
4 L'autorità secondo il capoverso 2 trasmette immediatamente una copia della notificazione all'organo competente per controllare il rispetto delle condizioni di salario e di lavoro.
5Il Consiglio federale designa l'organo competente per tale controllo.
6 Esso disciplina la procedura di notificazione.
Art. 88 Contributo speciale sul patrimonio
1Le persone ammesse provvisoriamente sottostanno al contributo speciale sul patrimonio secondo gli articoli 86 e 87 LAsi6. Le disposizioni del capitolo 5 sezione 2, l'articolo 112a e le disposizioni del capitolo 10 LAsi sono applicabili.
2L'obbligo di pagare il contributo speciale sul patrimonio cessa il più tardi dieci anni dopo l'entrata.
5 RS 831.30
6 RS 142.31