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Consultazione 2014/168: Revisione parziale della legge federale sugli stranieri (LStr) · 6 pagine

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Legge sugli stranieri

Titolo prima dell'art. 85

Sezione 2: Obbligo di rimborso e contributo speciale sul patrimonio

Art. 85 Obbligo di rimborso

1In quanto ragionevolmente esigibile, le spese di aiuto sociale10, di soccorso d'emergenza, di partenza e di esecuzione nonché i costi della procedura di ricorso devono essere rimborsati.

2La Confederazione fa valere il proprio diritto al rimborso mediante un contributo speciale sul patrimonio (art. 86 e 87).

2bisIl diritto al rimborso dei Cantoni è retto dal diritto cantonale.

3Abrogato

4Abrogato

Art. 86 Contributo speciale sul patrimonio

1I richiedenti l’asilo, le persone bisognose di protezione non titolari di un permesso di dimora e le persone colpite da una decisione d'allontanamento passata in giudicato devono rimborsare le spese di cui all’articolo 85 capoverso 1. Il contributo speciale sul patrimonio serve a coprire le spese globali causate da tutte queste persone e dai congiunti da esse sostenuti.

2Il contributo speciale sul patrimonio è pagato mediante un prelevamento di valori patrimoniali secondo l'articolo 87.

3L'obbligo di pagare il contributo speciale sul patrimonio cessa il più tardi dieci anni dopo il deposito della domanda d'asilo.

4Il Consiglio federale fissa l'importo e la durata del contributo speciale.

5Abrogato

Art. 87 Prelevamento di valori patrimoniali

1I richiedenti l’asilo, le persone bisognose di protezione non titolari di un permesso di dimora e le persone colpite da una decisione d'allontanamento passata in giudicato sono tenuti a dichiarare i valori patrimoniali che non provengono dal reddito della loro attività lucrativa.

2Le autorità competenti possono mettere al sicuro tali valori patrimoniali ai fini del pagamento del contributo speciale sul patrimonio, se i richiedenti l’asilo, le persone bisognose di protezione non titolari di un permesso di dimora o le persone colpite da una decisione d'allontanamento passata in giudicato:

10 Nuova espr. giusta il n. I della L del 16 dic. 2005, in vigore dal 1° gen. 2008 (RU 2006 4745, 2007 5573; FF 2002 6087).