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Consultazione 2014/31: Introduzione dell'accertamento etilometrico con valore probatorio · 3 pagine
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Ordinanza dell’USTRA concernente l’ordinanza sul controllo della circolazione stradale (OOCCS-USTRA)
Modifica del …
L’Ufficio federale delle strade (USTRA),
d’intesa con la Direzione generale delle dogane, l’Istituto
federale di metrologia e l’Ufficio federale dei trasporti,
ordina:
I
L’ordinanza dell’USTRA del 22 maggio 20081 concernente l’ordinanza sul controllo della circolazione stradale è modificata come segue:
Art. 19 Istruzioni per l’uso
Gli etilometri probatori e precursori devono essere impiegati in conformità con le istruzioni per l’uso fornite dal produttore.
Art. 20 Margine di sicurezza
Non è consentita alcuna detrazione rispetto ai valori indicati dagli etilometri probatori e precursori.
Art. 21 Malfunzionamento degli strumenti
In caso di malfunzionamento o dubbi circa la precisione di misurazione, gli etilometri probatori e precursori possono essere nuovamente impiegati soltanto dopo essere stati sottoposti alle seguenti procedure di verifica di conformità ai sensi dell’ordinanza del DFGP del gg.mm.aaaa2 sugli strumenti di misurazione dell’alcol nell’aria espirata (OMAA):
a. gli etilometri precursori, a una manutenzione di cui all’articolo 6 lettera b OMAA e a una regolazione di cui all’articolo 6 lettera c OMAA;
b. gli etilometri probatori, a una manutenzione di cui all’articolo 9 lettera b OMAA, a una regolazione di cui all’articolo 9 lettera c OMAA e a una nuova taratura di cui all’articolo 9 lettera a OMAA.
RU 2015 xxxx