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Consultazione 2014/31: Introduzione dell'accertamento etilometrico con valore probatorio

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Ordinanza sull’ammissione alla circolazione di persone e veicoli (Ordinanza sull’ammissione alla circolazione, OAC)

Modifica del …

Il Consiglio federale svizzero

ordina:

I

L’ordinanza del 27 ottobre 19761 sull’ammissione alla circolazione di persone e veicoli è modificata come segue:

Art. 36 cpv. 3 lett. a et 4

3Nei confronti di conducenti alla guida di veicoli a motore che non richiedono la licenza di condurre deve essere disposto un divieto di circolare per almeno un mese se questi:

a. circolano con una concentrazione di alcol nell’aria espirata pari o superiore a 0,40 mg/l oppure con un tasso alcolemico pari o superiore allo 0,80 per mille;

4Può essere disposto un ammonimento nei confronti di un conducente che presenta una concentrazione di alcol nell’aria espirata pari o superiore a 0,25 mg/l ma inferiore a 0,40 mg/l, oppure un tasso alcolemico pari o superiore allo 0,50 per mille ma inferiore allo 0,80 per mille.

II

La presente ordinanza entra in vigore il 1° luglio 2016.

Data decisione CF In nome del Consiglio federale svizzero:

La presidente della Confederazione, Simonetta

Sommaruga

La cancelliera della Confederazione, Corina Casanova

RU 2015 xxxx

1 RS 741.51