Progetto
Consultazione 2014/31: Introduzione dell'accertamento etilometrico con valore probatorio
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Ordinanza sull’ammissione alla circolazione di persone e veicoli (Ordinanza sull’ammissione alla circolazione, OAC)
Modifica del …
Il Consiglio federale svizzero
ordina:
I
L’ordinanza del 27 ottobre 19761 sull’ammissione alla circolazione di persone e veicoli è modificata come segue:
Art. 36 cpv. 3 lett. a et 4
3Nei confronti di conducenti alla guida di veicoli a motore che non richiedono la licenza di condurre deve essere disposto un divieto di circolare per almeno un mese se questi:
a. circolano con una concentrazione di alcol nell’aria espirata pari o superiore a 0,40 mg/l oppure con un tasso alcolemico pari o superiore allo 0,80 per mille;
4Può essere disposto un ammonimento nei confronti di un conducente che presenta una concentrazione di alcol nell’aria espirata pari o superiore a 0,25 mg/l ma inferiore a 0,40 mg/l, oppure un tasso alcolemico pari o superiore allo 0,50 per mille ma inferiore allo 0,80 per mille.
II
La presente ordinanza entra in vigore il 1° luglio 2016.
Data decisione CF In nome del Consiglio federale svizzero:
La presidente della Confederazione, Simonetta
Sommaruga
La cancelliera della Confederazione, Corina Casanova
RU 2015 xxxx