Rapporto esplicativo

Consultazione 2014/31: Introduzione dell'accertamento etilometrico con valore probatorio · 5 pagine

Fedlex · Rapporto esplicativo · Pagina 1Fedlex · Rapporto esplicativo

Dipartimento federale dell’ambiente, dei trasporti,

dell’energia e delle comunicazioni DATEC

Ufficio federale delle strade USTRA

K163-0758

Commenti alle proposte di modifica

1. Modifica dell’ordinanza sul controllo della circolazione stradale (OCCS; RS 741.013)

Termini

Etilometro precursore

Gli etilometri precursori stabiliscono la concentrazione di etanolo nell’aria espirata (normalmente con l’ausilio di una cella a combustibile).

Etilometro probatorio

Anche gli etilometri probatori stabiliscono la concentrazione di etanolo nell’aria espirata, tuttavia in condizioni di prelievo controllate e in maniera ridondante e pertanto con valore probatorio. Al contrario dei primi, essi regolano e monitorano ad esempio la temperatura dell’aria espirata e tengono conto di volta in volta delle condizioni di misurazione (ad es. la pressione atmosferica è più bassa in regioni di montagna che in pianura). Il prelievo è inoltre esaminato con due diversi metodi indipendenti l’uno dall’altro (ad es. prima attraverso la spettroscopia a raggi infrarossi non dispersiva (NDIR) e poi mediante cella a combustione). Soltanto quando i due procedimenti giungono allo stesso risultato, la misurazione è considerata valida.

Articolo 11

Capoverso 1

Corrisponde all’attuale capoverso 1. Nel caso di etilometri precursori, a differenza dei probatori, prima del test si deve osservare un tempo di attesa di 20 minuti o risciacquare la bocca per garantire che non sia più presente alcol in bocca.

Capoverso 2

Poiché il Parlamento ha fissato un valore limite per l’accertamento etilometrico con valore probatorio (cfr. l’ordinanza dell’Assemblea federale concernente i valori limite di alcolemia nella circolazione stradale; FF 2010 7567) e non essendo più necessario convertire nell’equivalente tasso alcolemico la concentrazione di alcol rilevata nell’aria espirata, i valori stabiliti nel presente articolo devono essere adeguati di conseguenza (lo 0,10 per mille corrisponde a 0,05 mg/l). Gli etilometri precursori potranno quindi indicare l’effettiva concentrazione di alcol nell’aria espirata in mg/l invece del tasso alcolico nel sangue ottenuto dalla conversione dei valori di quest’ultima.

La regola che prevede due misurazioni con uno scarto massimo di 0,05 mg/l è ripresa dall’attuale capoverso 4.

La novità consiste nel fatto di poter disporre, invece del prelievo del sangue, un accertamento etilometrico probatorio se lo scarto supera il limite di 0,05 mg/l anche nella seconda serie di misurazioni e vi sono indizi che fanno presumere lo stato di ebbrezza.

L’attuale capoverso 2 viene abrogato, non essendo più necessario convertire in percentuale di alcol nel sangue (g/kg) la concentrazione di alcol nell’aria espirata.