Progetto

Consultazione 2014/31: Introduzione dell'accertamento etilometrico con valore probatorio · 4 pagine

Fedlex · Progetto · Pagina 1Fedlex · Progetto

Ordinanza sul controllo della circolazione stradale (OCCS)

Modifica del …

Il Consiglio federale svizzero

ordina:

I

L’ordinanza del 28 marzo 20071 sul controllo della circolazione stradale è modificata come segue:

Art. 11 Accertamento etilometrico preliminare

1L’accertamento etilometrico preliminare può essere effettuato:

a. non prima di 20 minuti dopo il consumo di alcol; o

b. dopo un risciacquo della bocca, tenendo conto di eventuali indicazioni del fabbricante dell’apparecchio.

2Per l’accertamento sono necessarie due misurazioni. Se queste differiscono di oltre 0,05 mg/l, occorre effettuare due nuove misurazioni. Se anche queste presentano uno scarto superiore a 0,05 mg/l e vi sono indizi di uno stato di ebbrezza, occorre disporre un accertamento etilometrico probatorio (articolo 11a) o un prelievo del sangue.

3Fa fede il valore più basso delle due misurazioni. La persona interessata può riconoscerlo con la propria firma se corrisponde alle seguenti concentrazioni di alcol nell’aria espirata:

a. inferiore a 0,40 mg/l per i conducenti di un veicolo a motore;

b. inferiore a 0,55 mg/l per i conducenti di un veicolo senza motore o di un ciclomotore.

4Gli etilometri precursori devono soddisfare i requisiti dell’ordinanza del 15 febbraio 20062 sugli strumenti di misurazione e delle relative disposizioni esecutive del Dipartimento federale di giustizia e polizia.

5L’USTRA disciplina l’uso degli etilometri precursori.

RU 2015 xxxx

1 RS 741.013

2 RS 941.210