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Consultazione 2014/31: Introduzione dell'accertamento etilometrico con valore probatorio · 4 pagine
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Ordinanza sul controllo della circolazione stradale (OCCS)
Modifica del …
Il Consiglio federale svizzero
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I
L’ordinanza del 28 marzo 20071 sul controllo della circolazione stradale è modificata come segue:
Art. 11 Accertamento etilometrico preliminare
1L’accertamento etilometrico preliminare può essere effettuato:
a. non prima di 20 minuti dopo il consumo di alcol; o
b. dopo un risciacquo della bocca, tenendo conto di eventuali indicazioni del fabbricante dell’apparecchio.
2Per l’accertamento sono necessarie due misurazioni. Se queste differiscono di oltre 0,05 mg/l, occorre effettuare due nuove misurazioni. Se anche queste presentano uno scarto superiore a 0,05 mg/l e vi sono indizi di uno stato di ebbrezza, occorre disporre un accertamento etilometrico probatorio (articolo 11a) o un prelievo del sangue.
3Fa fede il valore più basso delle due misurazioni. La persona interessata può riconoscerlo con la propria firma se corrisponde alle seguenti concentrazioni di alcol nell’aria espirata:
a. inferiore a 0,40 mg/l per i conducenti di un veicolo a motore;
b. inferiore a 0,55 mg/l per i conducenti di un veicolo senza motore o di un ciclomotore.
4Gli etilometri precursori devono soddisfare i requisiti dell’ordinanza del 15 febbraio 20062 sugli strumenti di misurazione e delle relative disposizioni esecutive del Dipartimento federale di giustizia e polizia.
5L’USTRA disciplina l’uso degli etilometri precursori.
RU 2015 xxxx