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Consultazione 2014/32: Modifica del Codice delle obbligazioni (Diritto della società anonima) · 68 pagine

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Codice delle obbligazioni

Art. 652a, titolo marginale, cpv. 1 n. 1–3, 5 e 5bis, nonché cpv. 4

3. Prospetto1 Qualora nuove azioni siano offerte in sottoscrizione pubblica, la d’emissione

società dà in un prospetto d’emissione ragguagli su:

1. Concerne soltanto il testo tedesco.

2. l’ammontare e la composizione attuali del capitale azionario, con la menzione del numero, del valore nominale e della specie delle azioni, come pure dei privilegi inerenti a determinate categorie di azioni;

3. le disposizioni statutarie relative all’aumento condizionale del capitale o al margine di variazione del capitale;

5. l’ultimo conto annuale e l’ultimo conto di gruppo con le relazioni di revisione e, ove questi conti risalgano a più di sei mesi, il bilancio intermedio;

5bis. l’eventuale ultima relazione sulle retribuzioni con la relazione di revisione.

4Il prospetto d’emissione non è necessario se le azioni sono offerte in sottoscrizione esclusivamente a investitori qualificati ai sensi dell’articolo 10 capoverso 3 della legge del 23 giugno 20063 sugli investimenti collettivi.

Art. 652b, titolo marginale, nonché cpv. 1bise 4

4. Diritto 1bisIl diritto d’opzione è salvaguardato se un istituto sottostante alla

d’opzione4

legge dell’8 novembre 1934 sulle banche o un commerciante di valori mobiliari sottostante alla legge del 24 marzo 19955 sulle borse sottoscrive le azioni impegnandosi a offrirne l’acquisto agli azionisti in ragione della loro partecipazione anteriore.

4Il prezzo d’emissione delle azioni può essere notevolmente inferiore al loro valore reale soltanto se il diritto d’opzione è negoziabile o se tutti gli azionisti rappresentati nell’assemblea generale approvano il prezzo d’emissione.

Art. 652c titolo marginale

5. Prestazione dei conferimenti

3 RS 951.31

4 RS 952.0

5 RS 954.1