Progetto
Consultazione 2014/32: Modifica del Codice delle obbligazioni (Diritto della società anonima) · 68 pagine
Fedlex · Progetto · Pagina 7Fedlex · Progetto
Codice delle obbligazioni
Art. 652a, titolo marginale, cpv. 1 n. 1–3, 5 e 5bis, nonché cpv. 4
3. Prospetto1 Qualora nuove azioni siano offerte in sottoscrizione pubblica, la d’emissione
società dà in un prospetto d’emissione ragguagli su:
1. Concerne soltanto il testo tedesco.
2. l’ammontare e la composizione attuali del capitale azionario, con la menzione del numero, del valore nominale e della specie delle azioni, come pure dei privilegi inerenti a determinate categorie di azioni;
3. le disposizioni statutarie relative all’aumento condizionale del capitale o al margine di variazione del capitale;
5. l’ultimo conto annuale e l’ultimo conto di gruppo con le relazioni di revisione e, ove questi conti risalgano a più di sei mesi, il bilancio intermedio;
5bis. l’eventuale ultima relazione sulle retribuzioni con la relazione di revisione.
4Il prospetto d’emissione non è necessario se le azioni sono offerte in sottoscrizione esclusivamente a investitori qualificati ai sensi dell’articolo 10 capoverso 3 della legge del 23 giugno 20063 sugli investimenti collettivi.
Art. 652b, titolo marginale, nonché cpv. 1bise 4
4. Diritto 1bisIl diritto d’opzione è salvaguardato se un istituto sottostante alla
d’opzione4
legge dell’8 novembre 1934 sulle banche o un commerciante di valori mobiliari sottostante alla legge del 24 marzo 19955 sulle borse sottoscrive le azioni impegnandosi a offrirne l’acquisto agli azionisti in ragione della loro partecipazione anteriore.
4Il prezzo d’emissione delle azioni può essere notevolmente inferiore al loro valore reale soltanto se il diritto d’opzione è negoziabile o se tutti gli azionisti rappresentati nell’assemblea generale approvano il prezzo d’emissione.
Art. 652c titolo marginale
5. Prestazione dei conferimenti
3 RS 951.31
4 RS 952.0
5 RS 954.1