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Consultazione 2014/39: Legge federale sull'ottimizzazzione delle misure collaterali alla libera circolazione delle persone · 4 pagine
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3Il carattere obbligatorio generale può essere conferito nei casi di cui ai capoversi 1 e 2:
a. alla retribuzione minima e ai periodi di lavoro e di riposo ai sensi dell’articolo 2 capoverso 1 lettere a e b della legge dell’8 ottobre 19994 sui lavoratori distaccati;
b. alle vacanze;
c. al rimborso delle spese;
d. ai contributi ai costi d’esecuzione;
e all’obbligo di versare una cauzione;
f. ai controlli paritetici;
g. alle sanzioni contro datori di lavoro e lavoratori inadempienti, in particolare alle pene convenzionali e all’addossamento delle spese dei controlli.
Art. 2 numeri 3, 3bise 3ter
Condizioni Il conferimento del carattere obbligatorio generale è subordinato alle generali
condizioni seguenti:
3. i datori di lavoro e i lavoratori già vincolati dal contratto collettivo devono poter formare la maggioranza dei datori di lavoro (quorum dei datori di lavoro) e la maggioranza dei lavoratori (quorum dei lavoratori) che sarebbero vincolati dal contratto quando ad esso fosse conferita l’obbligatorietà generale; i datori di lavoro vincolati devono inoltre impiegare la maggioranza di tutti i lavoratori (quorum misto); se circostanze particolari lo giustificano, si può eccezionalmente derogare al quorum dei lavoratori;
3bis. se, in caso di prorogazione dell’obbligatorietà generale, il quorum dei datori di lavoro non è raggiunto, l’obbligatorietà generale può essere prorogata una sola volta e per una durata massima di tre anni. In questo caso l’obbligatorietà generale non può essere modificata, ad eccezione di un adeguamento dei salari;
3 terin caso di domanda di conferimento dell’obbligatorietà ai sensi dell’articolo 1a deve essere raggiunto solo il quorum misto;