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Consultazione 2014/39: Legge federale sull'ottimizzazzione delle misure collaterali alla libera circolazione delle persone · 4 pagine

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3. Legge dell’8 ottobre 19995 sui lavoratori distaccati

Art. 5 cpv. 4

Se l’appaltatore primario non ha adempiuto l’obbligo di diligenza secondo il capoverso 3, possono inoltre essergli inflitte le sanzioni di cui all’articolo 9 capoverso 2 lettera c. L’articolo 9 capoverso 3 non è applicabile.

Art. 7 cpv. 4bis

Se i contratti collettivi di lavoro di obbligatorietà generale prevedono una disciplina per quanto concerne l'addossamento delle spese dei controlli, le pertinenti disposizioni si applicano anche ai datori di lavoro che distaccano lavoratori in Svizzera. In tal caso, l'articolo 9 capoverso 2 lettera f non è applicabile.

Art. 9 cpv. 2 e 3

2L’autorità cantonale competente ai sensi dell’articolo 7 capoverso 1 lettera d può:

a. per infrazioni all’articolo 1a capoverso 2 e per infrazioni agli articoli 3 e 6, pronunciare una sanzione amministrativa che preveda il pagamento di un importo sino a 5000 franchi;

b. per infrazioni all’articolo 2 capoverso 1, pronunciare una sanzione amministrativa che preveda il pagamento di un importo sino a 30 000 franchi oppure vietare alle imprese interessate di offrire i loro servizi in Svizzera per un periodo da uno a cinque anni;

c. per infrazioni all’obbligo di diligenza secondo l’articolo 5 capoverso 3, pronunciare una sanzione amministrativa che preveda il pagamento di un importo sino a 5000 franchi oppure vietare alle imprese interessate di offrire i loro servizi in Svizzera per un periodo da uno a cinque anni;

d. per infrazioni ai sensi dell’articolo 12 capoverso 1 lettere a e b o per il mancato pagamento dell’importo della sanzione amministrativa passata in giudicato di cui alle lettere a, b o c, vietare alle imprese interessate di offrire i loro servizi in Svizzera per un periodo da uno a cinque anni;

e. per infrazioni alle disposizioni sui salari minimi prescritte in un contratto normale di lavoro ai sensi dell’articolo 360a CO6 commesse da datori di lavoro che impiegano lavoratori in Svizzera, pronunciare una sanzione amministrativa che preveda il pagamento di un importo sino a 30 000 franchi;

f. addossare totalmente o parzialmente alle imprese inadempienti i costi dei controlli.

3L’autorità che pronuncia una sanzione notifica una copia della sua decisione alla Segreteria di Stato dell’economia (SECO) e all’organo di controllo paritetico competente ai sensi dell’articolo 7 capoverso 1 lettera a. La SECO tiene un elenco delle

5 RS 823.20

6 RS 220