Progetto
Consultazione 2014/39: Legge federale sull'ottimizzazzione delle misure collaterali alla libera circolazione delle persone · 4 pagine
Fedlex · Progetto · Pagina 4Fedlex · Progetto
imprese che sono state oggetto di una sanzione passata in giudicato. L’elenco è pubblico.
Art. 12 cpv. 1 lett. c
1Chiunque:
c. non si attiene a un divieto di offrire servizi passato in giudicato secondo l’articolo 9 capoverso 2 lettere b, c o d;
è punito con una multa sino a 40 000 franchi, sempre che non sia stato commesso un delitto per il quale il Codice penale7 commina una pena più grave.
II
1La presente legge sottostà a referendum facoltativo.
2Il Consiglio federale ne determina l’entrata in vigore.
… In nome del Consiglio federale svizzero:
Il presidente della Confederazione, Didier Burkhalter La cancelliera della Confederazione, Corina Casanova