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Consultazione 2014/39: Legge federale sull'ottimizzazzione delle misure collaterali alla libera circolazione delle persone · 4 pagine

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imprese che sono state oggetto di una sanzione passata in giudicato. L’elenco è pubblico.

Art. 12 cpv. 1 lett. c

1Chiunque:

c. non si attiene a un divieto di offrire servizi passato in giudicato secondo l’articolo 9 capoverso 2 lettere b, c o d;

è punito con una multa sino a 40 000 franchi, sempre che non sia stato commesso un delitto per il quale il Codice penale7 commina una pena più grave.

II

1La presente legge sottostà a referendum facoltativo.

2Il Consiglio federale ne determina l’entrata in vigore.

… In nome del Consiglio federale svizzero:

Il presidente della Confederazione, Didier Burkhalter La cancelliera della Confederazione, Corina Casanova

7 RS 311.0