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Consultazione 2014/40: Modifica dell'ordinanza concernente la concessione di agevolazioni fiscali in applicazione della politica regionale · 5 pagine
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Ordinanza concernente la concessione di agevolazioni fiscali in applicazione della politica regionale
del
Il Consiglio federale svizzero,
visto l’articolo 12 capoverso 3 della legge federale del 6 ottobre 20061 sulla politica regionale,
ordina:
Sezione 1: Principio e zone di applicazione
Art. 1 Principio
1In applicazione della politica regionale, la Confederazione può concedere agevolazioni fiscali alle imprese industriali e alle aziende del settore terziario vicine ad attività produttive (imprese) per progetti che:
a. soddisfano le condizioni previste dalla legge e dalla presente ordinanza; e
b. sono realizzati in un Comune delle zone di applicazione.
2Il Dipartimento federale dell’economia, della formazione e della ricerca (DEFR) descrive le imprese di cui all’articolo 1.
Art. 2 Definizioni
Nella presente ordinanza si intende per:
a. centro rurale: un Comune all’interno dello spazio rurale che:
1. svolge importanti funzioni di centro per la regione e i Comuni circostanti,
2. è situato a una certa distanza dall’agglomerato più vicino, e
3. a seconda della distanza, conta tra 2000 e 10 000 abitanti;
b. centro di piccole dimensioni: una città che:
1. svolge un ruolo importante a livello regionale e nazionale,
2. dista almeno dieci chilometri da un centro più grande o costituisce il Comune nucleo di un agglomerato, e
3. conta in totale almeno 8500 abitanti e almeno 3500 persone occupate;
c. centro di medie dimensioni: una città che:
1. svolge un ruolo importante a livello regionale e nazionale,
2. dista almeno dieci chilometri da un centro più grande o costituisce il Comune nucleo di un agglomerato, e
3. conta almeno 40 000 abitanti e persone occupate;
d. spazio suburbano: i Comuni che:
1. circondano un centro di piccole o medie dimensioni,
2. confinano con lo spazio urbano,
3. hanno una stretta relazione funzionale con il centro;
e. centro di una grande città: una città che svolge un ruolo importante a livello nazionale ma anche internazionale e conta in totale almeno 70 000 abitanti e persone occupate;
f. centro metropolitano: una città che svolge un’importante funzione a livello nazionale ma anche internazionale e conta in totale almeno 200 000 abitanti e persone occupate.
Art. 3 Zone di applicazione
1Possono essere concesse agevolazioni fiscali nei Comuni che soddisfano i seguenti requisiti:
a. sono:
1. centri di piccole o medie dimensioni o, in quanto Comuni suburbani, fanno parte di tali centri,
2. centri rurali, o
[3. centri più piccoli, meno urbanizzati, che tuttavia fungono da centri.];
b. in termini di disoccupazione, reddito, economia e popolazione fanno parte delle aree strutturalmente più deboli della Svizzera.
2Queste zone di applicazione possono comprendere complessivamente al massimo il dieci per cento della popolazione svizzera.
3Il DEFR determina i Comuni che fanno parte delle zone di applicazione previa consultazione dei Cantoni.
Art. 4 Fusioni di Comuni
1Se un Comune si fonde con un Comune appartenente alle zone di applicazione il Comune risultante dalla fusione fa parte delle zone di applicazione fino al loro successivo aggiornamento.
2Il Comune risultante dalla fusione è escluso dalle zone di applicazione se nella fusione è coinvolto un centro di piccole o medie dimensioni esterno alle zone di applicazione o se è coinvolto un centro di una grande città o un centro metropolitano.
1 RS 901.0
2014–......