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Consultazione 2014/40: Modifica dell'ordinanza concernente la concessione di agevolazioni fiscali in applicazione della politica regionale · 5 pagine
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Ordinanza concernente la concessione di agevolazioni fiscali in applicazione della politica regionale RU 2014
Sezione 3: Durata e ammontare delle agevolazioni fiscali
Art. 10 Inizio e durata
1L’agevolazione fiscale della Confederazione è concessa al massimo per la durata dell’agevolazione fiscale cantonale e al massimo per dieci anni civili.
2Il DEFR disciplina l’inizio dell’agevolazione fiscale concessa dalla Confederazione.
Art. 11 Ammontare
1L’agevolazione fiscale concessa dalla Confederazione corrisponde all’importo inferiore fra i due seguenti importi:
a. le detrazioni fiscali risultanti dall’agevolazione richiesta per l’impresa interessata a livello cantonale e comunale;
b. l’importo massimo delle agevolazioni fiscali proposto dal Cantone per l’imposta federale.
2Essa non supera tuttavia in nessun caso l’importo massimo stabilito dalla Confederazione.
3L’agevolazione fiscale effettivamente concessa ogni anno sull’imposta federale diretta, per l’intera durata dell’agevolazione fiscale, non supera in nessun caso l’agevolazione fiscale effettivamente concessa nello stesso anno a livello cantonale e comunale.
4Il DEFR disciplina le aliquote e il calcolo dell’importo massimo delle agevolazioni fiscali concesse dalla Confederazione. A tal fine assicura che le detrazioni fiscali e i posti di lavoro che si prevede di creare o di riorientare siano in un rapporto adeguato.
Sezione 4: Procedura
Art. 12 Domanda dell’impresa
1L’impresa presenta la domanda per ottenere l’agevolazione fiscale della Confederazione al Cantone nel quale è prevista la realizzazione del progetto.
2La domanda deve contenere un piano aziendale riguardante il progetto con le seguenti indicazioni:
a. la descrizione degli obiettivi del progetto;
b. la descrizione delle fasi e della procedura adottata per la realizzazione del progetto;
c. il bilancio di previsione e il conto economico di previsione per l’intera durata dell’agevolazione fiscale richiesta;
d. il volume degli investimenti previsto; e
e. l’elenco dei posti di lavoro che si prevede di creare o di riorientare ogni anno.
Art. 13 Proposta del Cantone
1Se decide di concedere all’impresa richiedente un’agevolazione fiscale cantonale, il Cantone può trasmettere la documentazione completa alla Segreteria di Stato dell’economia (SECO), allegando la sua decisione e la relativa proposta in merito all’agevolazione fiscale della Confederazione.
2La proposta del Cantone deve contenere le seguenti indicazioni:
a. la decisione di agevolazione fiscale del Cantone;
b. una conferma che la sua decisione concorda con le disposizioni dell’articolo 23 capoverso 3 della legge federale del 14 dicembre 19904 sull’armonizzazione delle imposte dirette dei Cantoni e dei Comuni;
c. una stima delle detrazioni fiscali a livello cantonale e comunale risultanti dalla sua decisione per l’impresa richiedente;
d. l’importo massimo proposto per l’agevolazione fiscale;
e. l’importo dell’imposta federale senza agevolazione fiscale previsto per la durata proposta;
f. il piano aziendale;
g. una descrizione dell’importanza particolare del progetto per l’economia regionale.
3Il Cantone deve presentare la sua proposta per via elettronica alla SECO al più tardi 270 giorni civili dopo l’inizio dell’assoggettamento all’imposta. Per i progetti delle imprese esistenti il termine per la presentazione decorre dall’inizio dell’anno civile in cui il progetto genera per la prima volta una cifra d’affari.
4Se il Cantone non presenta la proposta entro i termini e nella forma previsti, non sono concesse agevolazioni fiscali sull’imposta federale diretta.
5La proposta del Cantone è esaminata in base al diritto federale in vigore al momento della presentazione della documentazione completa alla SECO.
6Se necessario per valutare il progetto, la SECO può richiedere altre indicazioni.
Art. 14 Competenze
Il Cantone designa il servizio cantonale cui compete la presentazione delle proposte, la concessione di proroghe e la sorveglianza sull’esecuzione.