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Consultazione 2014/40: Modifica dell'ordinanza concernente la concessione di agevolazioni fiscali in applicazione della politica regionale · 5 pagine

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Ordinanza concernente la concessione di agevolazioni fiscali in applicazione della politica regionale RU 2014

3L’inclusione di un Comune nelle zone di applicazione a seguito di una fusione non comporta alcun cambiamento per gli altri Comuni delle zone di applicazione.

Art. 5 Rapporto, aggiornamento e verifica

1Il DEFR presenta al Consiglio federale una volta per ogni legislatura un rapporto concernente la determinazione delle zone di applicazione.

2Esso aggiorna la lista dei Comuni appartenenti alle zone di applicazione una volta per ogni legislatura.

3Esso verifica ogni due legislature:

a. i criteri impiegati per la determinazione dei Comuni di cui all’articolo 3 capoverso 1 lettera a;

b. i criteri e la loro ponderazione per l’inclusione di Comuni nelle zone di applicazione.

Sezione 2: Condizioni

Art. 6 Condizioni per la concessione di agevolazioni fiscali

1Possono essere concesse agevolazioni fiscali soltanto se:

a. il Cantone concede a sua volta agevolazioni fiscali per il progetto;

b. il progetto:

1. prevede la creazione di nuovi posti di lavoro nell’impresa o il riorientamento di quelli esistenti in modo da mantenerli a lungo termine, e

2. riveste un’importanza particolare per l’economia regionale.

2Se si tratta di un progetto nel senso di un’azienda del settore terziario vicina ad attività produttive, la Confederazione può accordare agevolazioni fiscali unicamente se esso prevede la creazione di almeno 20 nuovi posti di lavoro.

3Nel caso di progetti che comportano un trasferimento di posti di lavoro da un Cantone a un altro, per le agevolazioni fiscali possono essere considerati solo i nuovi posti di lavoro creati.

4Per i progetti che nel complesso comportano una riduzione del numero di posti di lavoro non sono concesse agevolazioni fiscali.

5La concessione di agevolazioni fiscali può essere respinta per motivi di politica nazionale, in particolare se un progetto è in contrasto con altri obiettivi della Confederazione.

Art. 7 Calcolo del numero di posti di lavoro

1Il numero dei posti di lavoro previsti o da riorientare è calcolato in base al totale delle percentuali di impiego. Una percentuale di impiego del cento per cento corrisponde a un posto di lavoro.

2Sono determinanti le percentuali di impiego risultanti da contratti di lavoro a tempo determinato o indeterminato conclusi secondo il diritto svizzero dall’impresa stessa o dalla società madre in Svizzera.

Art. 8 Importanza per l’economia regionale

1L’importanza di un progetto per l’economia regionale è valutata in particolare in base ai seguenti criteri:

a. inserimento in una strategia di sviluppo economico cantonale o base simile;

b. numero di posti di lavoro che si prevede di creare o di riorientare nella zona di applicazione;

c. volume degli investimenti pianificati nella zona di applicazione;

d. entità degli acquisti, delle ordinazioni o delle richieste di prestazioni pianificati o realizzati nella zona di applicazione;

e. possibilità di una collaborazione con istituti di ricerca e di formazione che abbia un legame diretto con il progetto;

f. possibilità di formazione pianificate nella zona di applicazione;

g. carattere innovativo del miglioramento di un prodotto, di un processo di produzione o di un processo di gestione aziendale rispetto alle soluzioni precedenti; o

h. mercato che si estende al di là della zona di applicazione.

2Sono considerati investimenti ai sensi del capoverso 1 lettera c:

a. le immobilizzazioni materiali che possono essere iscritte all’attivo secondo le norme contabili Swiss GAAP FER2 (FER) o International Accounting Standards3 (IAS);

b. i valori immateriali secondo le norme contabili FER o IAS.

Art. 9 Forma della decisione cantonale di agevolazione fiscale

La decisione cantonale di agevolazione fiscale deve contenere i seguenti elementi:

a. la durata dell’agevolazione fiscale cantonale;

b. l’importo massimo dell’agevolazione fiscale concesso per l’intera durata della stessa;

c. i principi che regolano il rimborso di agevolazioni fiscali ottenute indebitamente.

2 www.fer.ch

3 www.ifrs.org