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Consultazione 2014/40: Modifica dell'ordinanza concernente la concessione di agevolazioni fiscali in applicazione della politica regionale · 5 pagine
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Ordinanza concernente la concessione di agevolazioni fiscali in applicazione della politica regionale RU 2014
Sezione 6: Disposizioni finali
Art. 21 Abrogazione di un altro atto normativo
L’ordinanza del 28 novembre 20076 concernente la concessione di agevolazioni fiscali in applicazione della politica regionale è abrogata.
Art. 22 Disposizioni transitorie per le agevolazioni fiscali
1Le agevolazioni fiscali concesse prima dell’entrata in vigore della presente ordinanza rimangono valide fino alla loro scadenza.
2Il DEFR può modificare entro la loro scadenza, in base al diritto applicabile al momento dell’emanazione della decisione, le agevolazioni fiscali concesse prima dell’entrata in vigore della presente ordinanza.
3I cambiamenti per quanto riguarda il luogo di realizzazione del progetto sono valutati in base alle zone di applicazione vali de al momento del trasferimento previsto. Nel caso di un trasferimento all’interno dello stesso Cantone è possibile modificare la decisione. Nel caso di un trasferimento in un altro Cantone è necessario presentare una nuova domanda di agevolazione fiscale, tenendo conto in particolare dell’articolo 6 capoverso 3.
4L’articolo 17 non si applica a imprese soggette all’obbligo di revisione secondo l’articolo 727 o 727a CO7 alle quali sono state concesse agevolazioni fiscali prima dell’entrata in vigore della presente ordinanza.
5La SECO non pubblica i dati di cui all’articolo 18 lettera b nel caso di imprese alle quali sono state concesse agevolazioni fiscali prima dell’entrata in vigore della presente ordinanza.
Art. 23 Disposizioni transitorie per le fideiussioni
1Alle fideiussioni concesse in virtù della legge federale del 6 ottobre 19958 a favore delle zone di rilancio economico e decise prima dell’entrata in vigore dell’ordinanza del 28 novembre 20079 concernente la concessione di agevolazioni fiscali in applicazione della politica regionale si applicano fino alla loro scadenza le disposizioni transitorie di cui all’articolo 22.
2Le fideiussioni decise prima dell’entrata in vigore dell’ordinanza del 28 novembre 200710 concernente la concessione di agevolazioni fiscali in applicazione della politica regionale possono essere prorogate fino al raggiungimento di una durata massima di otto anni.
3Se un Cantone revoca la decisione di fideiussione al regresso, la Confederazione revoca a sua volta la relativa decisione di concedere una fideiussione.
4La revoca della decisione di fideiussione del DEFR si basa materialmente sulla decisione di revoca cantonale.
Art. 24 Entrata in vigore
La presente ordinanza entra in vigore il….
… In nome del Consiglio federale svizzero:
Il presidente della Confederazione,
La cancelliera della Confederazione,
6 [RU 1996 1922, 2000 187 art. 22 cpv. 1 n. 29, 2001 3033, 2004 5113, 2006 4305 2007 6865]
7 RS 220
8 [RU 1996 1918, 2001 1911, 2006 2197 allegato n. 144 4301. RU 2007 681 allegato n. I 4]
9 [RU 1996 1922, 2000 187 art. 22 cpv. 1 n. 29, 2001 3033, 2004 5113, 2006 4305 2007 6865]
10 [RU 1996 1922, 2000 187 art. 22 cpv. 1 n. 29, 2001 3033, 2004 5113, 2006 4305 2007 6865]