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Consultazione 2014/40: Modifica dell'ordinanza concernente la concessione di agevolazioni fiscali in applicazione della politica regionale · 5 pagine
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Ordinanza concernente la concessione di agevolazioni fiscali in applicazione della politica regionale RU 2014
Art. 15 Decisione del DEFR
1Il DEFR decide in merito alla domanda in base alla proposta del Cantone e alla valutazione della SECO.
2Nella sua decisione il DEFR definisce in particolare:
a. l’importo massimo dell’agevolazione fiscale;
b. l’inizio, la durata e la fine dell’agevolazione fiscale;
c. le condizioni e gli oneri, in particolare quelli relativi all’applicazione dell’agevolazione fiscale annualmente ammissibile secondo l’articolo 11 capoverso 3.
3La decisione del DEFR è notificata all’impresa richiedente.
4Il DEFR informa sull’agevolazione fiscale federale concessa all’impresa il Cantone che ha presentato la proposta nonché l’autorità cantonale cui compete la tassazione, affinché quest’ultima possa procedere alla tassazione dell’impresa interessata. Informa inoltre l’Amministrazione federale delle contribuzioni (AFC).
Art. 16 Vigilanza
1La SECO verifica che siano rispettate le condizioni e gli oneri.
2L’AFC trasmette alla SECO ogni anno i dati ricevuti dal Cantone sull’importo degli utili netti imponibili per i quali non è stata riscossa l’imposta federale diretta.
3I Cantoni forniscono alla SECO, al più tardi dodici mesi dopo la chiusura dei conti dell’impresa, i dati relativi all’evoluzione dei posti di lavoro e tutti gli altri dati e documenti necessari per verificare che siano rispettate le condizioni e gli oneri nonché per valutare gli effetti delle agevolazioni fiscali concesse.
4Essi comunicano alla SECO, non appena ne vengono a conoscenza, eventuali scostamenti dal progetto originario che possono ripercuotersi sulla decisione di agevolazione fiscale.
Art. 17 Ufficio di revisione
Le imprese soggette all’obbligo di revisione secondo l’articolo 727 o 727a del Codice delle obbligazioni (CO)5 devono far confermare ogni anno dall’ufficio di revisione i dati relativi all’evoluzione dei posti di lavoro e trasmettere tali dati ai Cantoni.
Art. 18 Informazione
La SECO pubblica ogni anno:
a. i dati aggregati sulle agevolazioni fiscali effettive concesse su scala nazionale;
b. per ogni progetto per il quale sono concesse agevolazioni fiscali:
1. il nome dell’impresa,
2. il luogo di realizzazione,
3. l’ordine di grandezza dell’importo massimo dell’agevolazione fiscale,
4. l’ordine di grandezza del numero di posti di lavoro che si prevede di creare o di riorientare.
Sezione 5: Revoca
Art. 19 Revoca
1Se un Cantone revoca una decisione di agevolazione fiscale, il DEFR revoca a sua volta la relativa decisione.
2La decisione di revoca del DEFR si basa materialmente sulla decisione di revoca cantonale e contiene in particolare le stesse modalità di rimborso.
3Il DEFR revoca inoltre interamente o in parte la sua decisione se:
a. le esigenze minime fissate nella decisione non sono soddisfatte;
b. le condizioni e gli oneri fissati nella decisione non sono più soddisfatti; o
c. l’agevolazione fiscale è stata ottenuta indebitamente.
4Il DEFR disciplina le modalità di rimborso nei casi in cui il Cantone non ha emesso una decisione di revoca.
Art. 20 Agevolazioni fiscali ottenute indebitamente
Un’agevolazione fiscale si considera ottenuta indebitamente se:
a. le condizioni per la concessione dell’agevolazione fiscale per il progetto non sono o non sono più soddisfatte; o
b. l’impresa ha ottenuto l’agevolazione fiscale in modo illecito, segnatamente fornendo indicazioni false.
5 RS 220