Progetto revisione totale OPChim
Consultazione 2014/50: Revisione totale dell'ordinanza sui prodotti chimici · 66 pagine
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Ordinanza
b. fabbricante:
1. ogni persona fisica o giuridica avente il domicilio, la sede sociale o una succursale in Svizzera che, a titolo professionale o commerciale, fabbrica, ottiene o importa sostanze, preparati od oggetti,
2. per fabbricante si intende anche chi acquista sostanze, preparati od oggetti in Svizzera e, a titolo commerciale, li fornisce in una composizione invariata:
– con un nome proprio e senza indicare il nome del fabbricante originario,
– con un nome commerciale proprio,
– in un imballaggio diverso da quello previsto dal fabbricante originario, o
– per un altro impiego,
3. una persona che fa fabbricare una sostanza, un preparato o un oggetto da un terzo in Svizzera è considerata fabbricante esclusivo se ha il domicilio, la sede sociale o una succursale in Svizzera.
2 Nella presente ordinanza si intende inoltre per:
a. utilizzatore professionale:
1. ogni persona fisica o giuridica che acquista sostanze, preparati od oggetti in Svizzera per utilizzarli a scopo di lucro,
2. per utilizzatore professionale si intende anche:
– ogni persona fisica o giuridica che acquista sostanze, preparati od oggetti in Svizzera per utilizzarli nell’ambito di una formazione o a scopo di ricerca,
– ogni persona giuridica che acquista sostanze, preparati od oggetti in Svizzera per utilizzarli nell’ambito di un’attività di pubblica utilità;
b. utilizzatore privato: ogni persona fisica che acquista o utilizza sostanze, preparati od oggetti non a scopo di lucro;
c. commerciante: ogni persona fisica o giuridica che acquista sostanze, preparati od oggetti in Svizzera e, a titolo commerciale, li fornisce invariati;
d. rappresentante esclusivo: una persona fisica o giuridica autorizzata da un fabbricante con domicilio o sede sociale all’estero a notificare una sostanza in Svizzera e che rappresenta più importatori da essa nominati;
e. oggetto: prodotto composto di una o più sostanze o preparati che durante la fabbricazione riceve una forma, superficie o consistenza specifica che ne determina la funzione finale in misura maggiore rispetto alla composizione chimica;
f. sostanza esistente: sostanza elencata nell’Inventario europeo delle sostanze chimiche esistenti del 15 giugno 199011 (EINECS)12;
11 GU C 146 A del 15.6.1990, pag. 1, rettificato da GU C 54 del 1.3.2002, pag. 13. Il testo EINECS può essere visionato gratuitamente presso l’Organo di notifica per i prodotti chimici, 3003 Berna, oppure consultato all’indirizzo Internet http://esis.jrc.ec.europa.eu/index.php?PGM=ein