Progetto revisione totale OPChim
Consultazione 2014/50: Revisione totale dell'ordinanza sui prodotti chimici · 66 pagine
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Ordinanza
p. classe di pericolo: la natura del pericolo fisico, del pericolo per la salute o del pericolo per l’ambiente;
q. nanomateriale: materiale contenente particelle allo stato libero, aggregato o agglomerato, in cui una o più dimensioni esterne siano comprese fra 1 nm e 100 nm o un materiale che presenta un rapporto superficie specifica-volume superiore a 60 m2/cm3. Un materiale è considerato nanomateriale soltanto quando è fabbricato specificatamente per sfruttarne le proprietà risultanti dalle dette dimensioni esterne della particella contenuta o dal rapporto superficie specifica-volume del materiale. I fullereni, i fiocchi di grafene e i nanotubi di carbonio a parete singola con una o più dimensioni esterne inferiori a 1 nm sono considerati nanomateriali.
3 Per il rimanente, nella presente ordinanza si utilizzano ai sensi della LPChim i termini impiegati in maniera divergente nelle leggi che reggono la presente ordinanza.
4 Ai fini della corretta interpretazione del regolamento (CE) n. 1907/2006 (regolamento UE-REACH)13 e del regolamento (CE) n. 1272/2008 (regolamento UE-CLP)14 a cui si rinvia nella presente ordinanza, si applicano le equivalenze contenute nell’allegato 1.
Art. 3 Sostanze e preparati pericolosi
Le sostanze e i preparati sono considerati pericolosi se soddisfano i criteri relativi ai pericoli fisici, ai pericoli per la salute, ai pericoli per l’ambiente o ad altri pericoli definiti nelle prescrizioni tecniche di cui all’allegato 2 numero 1.
Art. 4 Persistenza, bioaccumulo e tossicità
1 Sono considerate persistenti, bioaccumulabili e tossiche (PBT) le sostanze che soddisfano i criteri definiti nell’allegato XIII punti 1.1.1–1.1.3 del regolamento UE-REACH15.
13 Regolamento (CE) n. 1907/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 dic. 2006, concernente la registrazione, la valutazione, l’autorizzazione e la restrizione delle sostanze chimiche (REACH), che istituisce un’Agenzia europea per le sostanze chimiche, che modifica la direttiva 1999/45/CE e che abroga il regolamento (CEE) n. 793/93 del Consiglio e il regolamento (CE) n. 1488/94 della Commissione, nonché la direttiva 76/769/CEE del Consiglio e le direttive della Commissione 91/155/CEE, 93/67/CEE, 93/105/CE e 2000/21/CE della Commissione, GU L 396 del 30.12.2006, pag. 1, modificato l’ultima volta dal regolamento (UE) n. 317/2014, GU L 93 del 28.3.2014, pag. 24.
14 Regolamento (CE) n.1272/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dic. 2008, relativo alla classificazione, all’etichettatura e all’imballaggio delle sostanze e delle miscele che modifica e abroga le direttive 67/548/CEE e 1999/45/CE e che reca modifica al regolamento (CE) n. 1907/2006, GU L 353 del 31.12.2008, pag. 1, modificato l’ultima volta dal regolamento (UE) n. 944/2013, GU L 261 del 3.10.2013, pag. 5.
15 Si veda la nota a piè di pagina relativa all’art. 2 cpv. 4.