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Consultazione 2014/55: Revisione delle ordinanze relative alla nuova legge sulle derrate alimentari (progetto Largo) · 1882 pagine

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devono essere ottenuti esclusivamente da frutti della stessa specie mediante processi fisici adeguati secondo l’allegato 2.

9 La polpa o le cellule sono i prodotti ottenuti a partire dalle parti commestibili del frutto della stessa specie, senza eliminazione di succo. Nel caso di agrumi, per polpa o per cellule si intendono gli agglomerati di succo ottenuti dall’endocarpo.

10 Gli aromi da restituire ai succhi sono prodotti ottenuti durante la trasformazione del frutto mediante processi fisici adeguati. Tali processi fisici possono essere applicati per trattenere, conservare o stabilizzare la qualità dell’aroma e includono in particolare la spremitura, l’estrazione, la distillazione, il filtraggio, l’assorbimento, l’evaporazione, il frazionamento e la concentrazione. L’aroma è ottenuto dalle parti commestibili del frutto; tuttavia, esso può anche provenire da olio spremuto a freddo dalla scorza di agrumi e da composti di noccioli.

Art. 17 Trattamenti e sostanze ammessi

Per le derrate alimentari di cui all’articolo 16 capoversi 1–4, 6 e 8 sono ammessi i trattamenti e le sostanze previsti nell’allegato 2.

Art. 18 Requisiti

1 Il succo di frutta deve soddisfare i seguenti requisiti:

a. il tenore di tutta la materia secca solubile proveniente dal frutto deve corrispondere al contenuto naturale del frutto in questione e non può essere modificato, tranne in caso di taglio con succo della stessa specie;

b. per fabbricare succo di frutta, è ammessa la miscelazione di succo di frutta con purea di frutta. Per fabbricare succo di frutta da concentrato, è consentita la miscelazione di succo di frutta o succo di frutta concentrato con purea di frutta o purea di frutta concentrata;

c. i seguenti succhi possono contenere:

1. il succo di mele, al massimo il 10 per cento in massa di succo di pere oppure la quantità corrispondente di concentrato,

2. il succo di pere, al massimo il 10 per cento in massa di succo di mele oppure la quantità corrispondente di concentrato,

3. il succo d’arancio, al massimo il 10 per cento in massa di succo di mandarino oppure la quantità corrispondente di concentrato;

d. sono ammesse l’aggiunta al succo di frutta e al concentrato di succo di frutta di aroma, polpa e cellule restituiti nonché l’aggiunta al succo di uva di sali di acido tartarico restituiti;

e. l’aggiunta di zuccheri è vietata;

f. l’aroma, la polpa e le cellule ottenuti mediante processi fisici adeguati dalle stesse specie di frutta possono essere restituiti al succo di frutta e al concentrato di succo di frutta;

g. il contenuto di solidi solubili del succo di frutta da concentrato corrisponde al valore Brix minimo per il succo ricostituito secondo l’allegato 3. Se un