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Consultazione 2014/55: Revisione delle ordinanze relative alla nuova legge sulle derrate alimentari (progetto Largo) · 1882 pagine
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succo di frutta da concentrato è ottenuto da un frutto non menzionato nell’allegato 3, il valore Brix minimo del succo ricostituito è quello del succo estratto dal frutto utilizzato per ottenere il concentrato;
h. nel caso degli agrumi, il succo di frutta deve provenire dall’endocarpo. Fa eccezione il succo di limetta; quest’ultimo può essere ottenuto dal frutto intero;
i. se il succo di frutta è ottenuto da frutti con acini, semi e bucce, le parti o i componenti di acini, semi e bucce non devono essere incorporati nel succo. Sono eccettuati i casi in cui le parti o i componenti di acini, semi e bucce non possono essere eliminati facendo ricorso alla buona prassi di fabbricazione;
j. il succo di frutta da concentrato è preparato con processi adeguati, che mantengono le caratteristiche fisiche, chimiche, organolettiche e nutritive essenziali di quelle di un succo di tipo medio ottenuto da frutti della stessa specie;
k. al succo di frutta, al succo di frutta da concentrato e al succo di frutta estratto ad acqua possono essere aggiunti fino a 3 g/l di succo di limone o di limetta o succo concentrato di limone o di limetta, espresso in acido citrico anidro, per correggerne il gusto acido;
2 Il succo concentrato, disidratato e diluito, destinato alla consegna diretta ai consumatori, deve soddisfare i seguenti requisiti:
a. il succo di frutta concentrato deve essere concentrato almeno alla metà del volume del succo di frutta originale;
b. l’aroma, la polpa e le cellule ottenuti mediante processi fisici adeguati da frutti della stessa specie possono essere restituiti al succo di frutta concentrato;
c. essi possono contenere fino a 3 g/l di succo di limone o di limetta o succo concentrato di limone o di limetta, espresso in acido citrico anidro, per correggerne il gusto acido;
d. per il succo di frutta diluito, la parte di succo di frutta nel prodotto finito deve essere almeno del 50 per cento in massa;
e. per il rimanente sono applicabili per analogia le disposizioni del capoverso 1.
Art. 19 Denominazione specifica
1 Se un succo di frutta contiene due o più sorte di succo di frutta, ciò deve risultare evidente dalla denominazione specifica (per es. «miscela di succhi di frutta», «succo di più specie di frutta»). È pure permessa l’indicazione delle singole sorte di succhi di frutta in ordine decrescente di volume in base all’elenco degli ingredienti (per es. «succo di arancia e di albicocca»).
2 Il capoverso 1 non si applica per l’aggiunta di succo di limone o di limetta per correggere il sapore acido di un succo di frutta.