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Consultazione 2014/55: Revisione delle ordinanze relative alla nuova legge sulle derrate alimentari (progetto Largo) · 1882 pagine

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Ordinanza del DFI sulla qualità delle acque destinate al consumo umano e a entrare a contatto con il corpo umano RO 2015

5 Solo i prodotti biocidi e le sostanze autorizzate o riconosciute ai sensi dell'ordinanza del 18 maggio 2005 sui prodotti biocidi3, e stabiliti nell'allegato 4 della presente ordinanza, sono ammessi per il trattamento e la disinfezione dell'acqua potabile.

Art. 7 Informazioni e rapporti

Chiunque distribuisce acqua potabile attraverso un impianto per lʼapprovvigionamento dellʼacqua è tenuto a fornire almeno una volta allʼanno informazioni circostanziate sulla qualità di questʼacqua.

Art. 8 Etichettatura dell’acqua confezionata in recipienti

Sui recipienti di acqua potabile consegnati ai consumatori non possono figurare:

a. qualsiasi indicazione relativa al luogo della sorgente, qualsiasi nome di sorgente nonché qualsiasi disegno, illustrazione o denominazione che possa creare confusione con acqua minerale naturale o acqua sorgiva;

b. qualsiasi pubblicità relativa alla salute diversa da quelle definite nell’allegato 14 dell’ordinanza del DFI del ... relativa alle informazioni sulle derrate alimentari (OIDerr)4.

Sezione 3 Acqua destinata a entrare a contatto con il corpo umano

Art. 9 Definizioni

Nella presente ordinanza s’intende per:

a. impianto o edificio a uso collettivo: impianto o edificio aperto a tutti, o a un gruppo di persone che cambia costantemente, e non destinato ad essere utilizzato in un contesto familiare;

b. piscina: bacino artificiale, a tenuta stagna, in cui si praticano attività acquatiche e la cui acqua è filtrata, disinfettata, cambiata e riciclata, nonché tutti gli impianti di rigenerazione necessari al suo funzionamento;

c. piscina con rigenerazione biologica dell’acqua: bacino naturale o artificiale in cui si praticano attività acquatiche e la cui acqua viene riciclata e cambiata ma non disinfettata, comprese le zone di balneazione, la zona di rigenerazione e tutte le attrezzature e organismi necessari al suo funzionamento;

d. bagni termali: stabilimenti che utilizzano acqua naturale, generalmente mineralizzata, proveniente da una falda sotterranea, la cui temperatura all’uscita dalla sorgente è superiore a 20°C e che proviene da una sorgente o da una perforazione profonda;

3 RS 813.12

4 RS ...