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Consultazione 2014/55: Revisione delle ordinanze relative alla nuova legge sulle derrate alimentari (progetto Largo) · 1882 pagine
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Ordinanza del DFI sulla qualità delle acque destinate al consumo umano e a entrare a contatto con il corpo umano RO 2015
3 Le persone che non hanno le conoscenze richieste possono eseguire compiti nell’ambito della preparazione delle acque delle piscine secondo le istruzioni della persona titolare dell’autorizzazione.
4 La persona titolare dell’autorizzazione deve documentare le istruzioni impartite a queste persone.
Sezione 4 Adeguamento degli allegati
Art. 16
L’USAV adegua regolarmente gli allegati della presente ordinanza all’evoluzione delle conoscenze scientifiche e tecniche e alle legislazioni dei principali partner commerciali della Svizzera.
Sezione 5 Disposizioni finali
Art. 17 Disposizioni transitorie
1 Le disposizioni transitorie sono definite all'articolo 90 ODerr.
2 In deroga al capoverso 1, si applicano i seguenti termini:
a. l'acqua potabile contenente arsenico o uranio conformemente all’elenco 2 dell’allegato dell’ordinanza abrogata7 del DFI del 26 giugno 1995 sulle sostanze estranee e sui componenti nelle derrate alimentari (Ordinanza sulle sostanze estranee e sui componenti, OSoE)8 può essere fornita al consumatore, fino al 31 dicembre 2018, secondo la legge in vigore prima della modifica del 25 novembre 20139 di questa ordinanza;
b. le acque per docce e piscine secondo l'articolo 1 capoverso 1 lettere b-e possono essere ancora prodotte, trattate o disinfettate secondo la precedente legge fino al 31 dicembre 2020.
Art. 18 Entrata in vigore
La presente ordinanza entra in vigore il ...
… Dipartimento federale dell'interno
Alain Berset
7 AS ...
8 AS 1995 2893
9 AS 2013 4715