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Consultazione 2014/55: Revisione delle ordinanze relative alla nuova legge sulle derrate alimentari (progetto Largo) · 1882 pagine

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Allegato 2 (art. 3 cpv. 2, 6 e 10 cpv. 1 lett. a e 3 lett. b)

Livelli massimi consentiti per i residui di antiparassitari

1 Note esplicative

1.1 Salvo indicazione contraria, i livelli massimi di residui sono riferiti a prodotti di

cui all'allegato 1 allo stato fresco o congelato ma non trasformato.

1.2 Se nella colonna 5 non figurano livelli massimi di residui, per quelle combinazioni

di sostanza attiva e derrata alimentare valgono i livelli massimi del regolamento (CE) n. 396/200517. Al fine di agevolare, sono elencati nella colonna 6 della corrispondente combinazione di sostanza attiva e derrata alimentare i regolamenti determinanti che hanno modificato il regolamento (CE) n. 396/2005 e con cui sono stati introdotti i livelli massimi di residui da applicare alla sostanza attiva. In quei casi valgono anche le definizioni dei residui indicate nei rispettivi regolamenti. Se gli atti modificatori hanno subito modifiche materiali mediante una rettifica, quest'ultima è indicata nella colonna 6. Se gli allegati II, IIIA, IIIB o V del regolamento (CE) n. 396/2005 sono stati modificati da diversi atti modificatori, tra parentesi è indicato l'allegato interessato o la specifica modifica effettuata.

1.3 Le sostanze attive contrassegnate dalla lettera F nella colonna 2 sono considerate

liposolubili.

1.4 Un * accanto al livello massimo di residui, nella colonna 5, segnala che quel va-

lore è un limite di determinazione.

2 Tabella

1 2 3 4 56

Sostanza attiva Liposo-Codice Derrata alimentare LMR Osservazioni

lubile dell'UE mg/kg

1,1-Dicloro-2,2- F tutte le derrate allegato del regolamento bis(4- alimentari secondo il (CE) n. 149/2008 etilfenil)etano decreto della colonna

(etilan, pertano)6

8-Idrossichinolina tutte le derrate allegato del regolamento

alimentari secondo il (UE) n. 1004/2013 decreto della colonna

6

Abamectina F 100000 frutta allegato del regolamento (UE) n. 508/2011 '' F 210000 ortaggi a radice e '' tubero '' F 220000 ortaggi a bulbo ''

17 Cfr. nota all'art. 4 cpv. 2 lett. i.