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Consultazione 2014/55: Revisione delle ordinanze relative alla nuova legge sulle derrate alimentari (progetto Largo) · 1882 pagine

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Art. 13 Direttive alle autorità cantonali di esecuzione

1 Nel caso in cui gli allegati della presente ordinanza non corrispondano più alle nuove conoscenze o ai nuovi sviluppi e si rendano necessari provvedimenti immediati a tutela della salute, l'USAV può impartire direttive provvisorie alle autorità cantonali di esecuzione finché gli allegati non siano stati modificati.

2 Tali direttive sono pubblicate su Internet.

Sezione 5: Disposizioni finali

Art. 14 Disposizioni transitorie

Le disposizioni transitorie si basano sull'articolo 90 capoverso 1 ODerr.

Art. 15 Abrogazione di un altro atto normativo

L'ordinanza del DFI del 26 giugno 199513 sulle sostanze estranee e sui componenti presenti negli alimenti è abrogata.

Art. 16 Entrata in vigore

La presente ordinanza entra in vigore il … .

… Dipartimento federale dell’interno:

Alain Berset

13 RU ...