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Consultazione 2014/55: Revisione delle ordinanze relative alla nuova legge sulle derrate alimentari (progetto Largo) · 1882 pagine
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2 La Commissione d’esame per i diplomi di controllore delle derrate alimentari e di esperto in risorse idriche (CE-DCoDerrERI) può, eccezionalmente, dispensare il candidato dal sostenere l'esame, sulla base della sua formazione preliminare.
Art. 85 Formazione preliminare
1 La formazione preliminare consiste in una formazione professionale di base e in almeno tre anni di esperienza professionale o in un diploma di master.
2 La formazione preliminare è considerata sufficiente se sono soddisfatte le condizioni per l'ammissione alla formazione di ispettore delle derrate alimentari.
3 La CE--DCoDerrERI decide sul riconoscimento di altri cicli di studio e attività pratiche.
Art. 86 Formazione
1 La formazione di controllore delle derrate alimentari o di esperto in risorse idriche dura almeno tre mesi e si svolge sotto la direzione del chimico cantonale competente.
2 La formazione di controllore delle derrate alimentari comprende le seguenti materie:
a. diritto applicabile in Svizzera in materia di derrate alimentari e oggetti d'uso;
b. merceologia e tecnologia delle derrate alimentari;
c. microbiologia delle derrate alimentari;
d. igiene delle derrate alimentari e delle aziende;
e. valutazione della caratterizzazione e della pubblicità relative a derrate alimentari e oggetti d'uso;
f. valutazione dell'autocontrollo, compresi la buona prassi di procedura e produzione (GHP), nonché i sistemi HACCP secondo il Codex Alimentarius;
g. ispezioni delle aziende con i relativi atti ufficiali;
h. rapporti e verbali d'ispezione;
i. prelievo di campioni ufficiali;
j. conoscenza dei principali metodi di analisi dell'autorità formatrice.
3 La formazione di esperto in risorse idriche comprende le seguenti materie:
a. diritto applicabile in Svizzera in materia di risorse idriche;
b. tecnologie relative alle risorse idriche;
c. microbiologia delle risorse idriche;
d. igiene delle risorse idriche e delle aziende;
e. valutazione dell'autocontrollo, compresi la buona prassi di procedura e produzione (GHP), nonché i sistemi HACCP secondo il Codex Alimentarius;
f. ispezioni delle aziende con i relativi atti ufficiali;