Rapporto esplicativo
Consultazione 2014/56: Riforma parziale della legge federale sulle prestazioni complementari all'AVS e all'AI (riforma delle PC) · 86 pagine
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re persino impossibile un rientro in Svizzera a breve termine. Al Consiglio federale verrà pertanto conferita la competenza di prevedere a livello d'ordinanza un elenco esaustivo di eccezioni in cui sia possibile lasciare la Svizzera per un periodo prolungato – ma di regola per al massimo un anno – senza che il versamento delle PC venga sospeso.
2.5.3 Competenza per le persone che vivono in un istituto o in un ospedale
Prima dell'entrata in vigore della NPC, la determinazione e il versamento delle PC erano sempre di competenza del Cantone di domicilio del beneficiario di PC. In passato questa disposizione è risultata problematica soprattutto quando una persona andava a vivere in un istituto, poiché spesso non era chiaro se il ricovero fosse avvenuto volontariamente e quindi la persona avesse trasferito il suo domicilio nel luogo di ubicazione della struttura oppure se il domicilio fosse rimasto invariato. Nel quadro della NPC è stata pertanto introdotta una disposizione secondo cui in caso di soggiorno in un istituto resta competente il Cantone in cui il beneficiario di PC era domiciliato prima del ricovero83.
Secondo la giurisprudenza del Tribunale federale, questa disposizione è applicabile soltanto nei casi in cui il diritto alle PC sussisteva già prima del ricovero in istituto84. Nel caso delle persone che lo acquisiscono solodopo il ricovero, la competenza continua pertanto a essere determinata dal domicilio presente. Ne consegue che in questi casi sorgono spesso controversie riguardo al Cantone tenuto a versare le PC. La presente riforma prevede dunque che in futuro la determinazione e il versamento delle PC saranno sempre di competenza del Cantone in cui la persona era domiciliata prima del ricovero, indipendentemente dal fatto che a quell'epoca essa beneficiasse già di PC o che al momento del ricovero il domicilio sia stato trasferito. Le summenzionate controversie di competenza potranno in questo modo essere evitate.
2.5.4 Accesso degli uffici PC al registro centrale delle rendite
Per adempiere i suoi compiti, l'Ufficio centrale di compensazione (UCC) tiene vari registri, tra cui anche il registro centrale delle rendite AVS/AI, in cui figurano tutte le rendite e gli assegni per grandi invalidi versati dalle due assicurazioni sociali. Attualmente, mancando una base giuridica, gli uffici PC non sono autorizzati a consultare questi dati, il che sarebbe però molto importante per essi, poiché la maggior parte dei beneficiari di PC riceve prestazioni dell'AVS o dell'AI il cui ammontare può essere verificato soltanto consultando il registro. Con la presente riforma, si intende autorizzare gli uffici PC ad accedere al registro centrale delle rendite. A tal fine, le disposizioni sulla procedura di richiamo di cui all'articolo 50b LAVS saranno dichiarate applicabili anche alle PC, come già avviene tra l'altro per il trattamento di dati personali o la comunicazione di dati.
83 Art. 21 cpv. 1 LPC, in vigore dal 1° gennaio 2008.
84 Cfr. sentenza del TF 9C_972/2009 del 21 gennaio 2011 in re R.R.