Rapporto esplicativo
Consultazione 2014/56: Riforma parziale della legge federale sulle prestazioni complementari all'AVS e all'AI (riforma delle PC) · 86 pagine
Fedlex · Rapporto esplicativo · Pagina 51Fedlex · Rapporto esplicativo
Quando le rendite straordinarie con limite di reddito sono state trasferite nelle PC, si è dovuto tenere conto anche dei termini d'attesa speciali di cinque anni per i summenzionati tipi di rendita. Le persone che, se avessero compiuto il periodo di contributo minimo, avrebbero diritto a una rendita straordinaria d'invalidità o a una rendita straordinaria di vecchiaia subentrante a una rendita per superstiti o d'invalidità possono pertanto acquisire il diritto alle PC già dopo cinque anni di dimora ininterrotta in Svizzera. Lo stesso vale per le persone che avrebbero diritto a una rendita per superstiti dell'AVS, se la persona deceduta avesse compiuto il periodo di contributo minimo. Il testo di legge vigente non menziona tuttavia esplicitamente i termini d'attesa di cinque anni. Per motivi di trasparenza, il termine d'attesa ridotto per i casi summenzionati verrà inserito nel testo di legge adeguando di conseguenza l'articolo 5 LPC. Questa modifica non ha alcuna ripercussione materiale.
2.5.2 Precisazione delle disposizioni sulla dimora abituale in Svizzera
Le PC non sono versate all'estero. Di conseguenza, una persona ha diritto a prestazioni complementari solo se e fintantoché è domiciliata e dimorante abitualmente in Svizzera (art. 4 cpv. 1 LPC). Secondo l'articolo 13 capoverso 1 LPGA, il domicilio di una persona è determinato secondo le disposizioni degli articoli 23–26 CC. Una persona ha la propria dimora abituale «nel luogo in cui vive per un periodo prolungato, anche se la durata del soggiorno è fin dall'inizio limitata»82. Se una persona soggiorna all'estero per un periodo prolungato, il versamento delle PC deve pertanto essere sospeso per legge. Non è tuttavia precisato con che frequenza e per quanto tempo una persona può soggiornare all'estero senza perdere il diritto alle PC o a partire da quale momento il versamento di queste prestazioni vada sospeso ed eventualmente ripreso. Per garantire la certezza del diritto e l'uguaglianza giuridica è opportuno disciplinare questi aspetti a livello di legge e di ordinanza.
Nel quadro della presente riforma si propone di precisare che la dimora abituale è considerata interrotta se una persona soggiorna all'estero per più di tre mesi consecutivi o se lascia la Svizzera per un periodo complessivamente superiore a tre mesi nel corso di uno stesso anno civile.
In caso di soggiorno all'estero di durata superiore a tre mesi, il versamento delle PC è temporaneamente sospeso. Il momento esatto della sospensione e della ripresa del versamento dopo il rientro in Svizzera sarà disciplinato a livello d'ordinanza, facendo le necessarie distinzioni. Il versamento delle PC può per esempio riprendere immediatamente dopo il rientro nel caso di un unico soggiorno prolungato all'estero (altrimenti vi sarebbe una disparità di trattamento rispetto alle persone che trasferiscono il proprio domicilio in Svizzera nel corso dell'anno e acquisiscono il diritto alle PC già nel mese dell'entrata in Svizzera, e non solo a partire dall'anno successivo). Diverso è il caso delle persone che lasciano la Svizzera più volte all'anno e vi dimorano solo per poche settimane o pochi mesi, per le quali occorre trovare una soluzione adeguata a livello di ordinanza.
In alcuni casi vi possono essere validi motivi per cui è necessario un soggiorno prolungato all'estero, come ad esempio la malattia di un familiare stretto o un soggiorno all'estero prescritto nel quadro di una formazione riconosciuta. Determinate circostanze, quali l'intrasportabilità in seguito a malattia o infortunio, possono rende-
82 Art. 13 cpv. 2 LPGA.