Rapporto esplicativo

Consultazione 2014/56: Riforma parziale della legge federale sulle prestazioni complementari all'AVS e all'AI (riforma delle PC) · 86 pagine

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persone che vivono a casa quando il beneficiario di PC lascia l'istituto. Questo comporta oneri amministrativi notevoli. Per semplificare la procedura in quest'ambito e uniformare la prassi, in futuro le spese per soggiorni temporanei in un istituto fino a tre mesi potranno essere computate nel quadro delle PC quali spese di malattia e d'invalidità. In questo modo, durante il soggiorno in istituto potrà essere mantenuta la modalità di calcolo prevista per le persone che vivono a casa. In caso di soggiorno di durata superiore a tre mesi, si passerà come finora all'altra modalità di calcolo. Questa nuova regolamentazione non avrà alcuna ripercussione sul finanziamento, dato che sia le spese supplementari dovute al soggiorno in istituto per le PC periodiche che il rimborso delle spese di malattia e d'invalidità sono a carico dei Cantoni.

2.5 Misure volte a migliorare l'esecuzione

– Le disposizioni vigenti sui termini d'attesa per i cittadini stranieri e sulla dimora abituale in Svizzera saranno precisate.

– La determinazione e il versamento delle PC saranno sempre di competenza del Cantone in cui il beneficiario era domiciliato appena prima del ricovero in istituto, anche se prima di allora questi non aveva ancora diritto alle PC.

– Gli uffici PC otterranno l'accesso al registro centrale delle rendite.

– In caso di cattiva gestione delle PC da parte degli organi esecutivi, i sussidi della Confederazione per le spese amministrative potranno essere ridotti.

2.5.1 Precisazione delle disposizioni sul termine d'attesa per i cittadini stranieri

Dall'entrata in vigore della LPC, anche i cittadini stranieri possono avere diritto alle PC. La condizione è che immediatamente prima della presentazione della richiesta di PC siano stati domiciliati e abbiano avuto la dimora abituale in Svizzera ininterrottamente per un determinato periodo (termine d'attesa). Fino all'entrata in vigore della 10arevisione dell'AVS, il termine d'attesa per tutti i cittadini stranieri era di dieci anni. Nel quadro della revisione summenzionata, le rendite straordinarie con limiti di reddito sono state soppresse e trasferite nelle PC con effetto dal 1° gennaio 1997. Per le rendite straordinarie per superstiti e d'invalidità e per le rendite straordinarie di vecchiaia subentranti a una rendita per superstiti o d'invalidità il termine d'attesa era di cinque anni, mentre per le rendite di vecchiaia che non subentravano ad alcuna rendita era di dieci anni81.

81 Dall'entrata in vigore dell'Accordo sulla libera circolazione delle persone tra la Svizzera e l'UE (ALC) e della Convenzione AELS riveduta, per i cittadini degli Stati dell'UE e dell'AELS, assoggettati rispettivamente al regolamento (CE) n. 883/2004 e al regolamento (CEE) n. 1408/71, non è più previsto alcun termine d'attesa, dato che l'ALC e la Convenzione AELS sanciscono la parità di trattamento tra i cittadini svizzeri e quelli degli Stati dell'UE/AELS.