Rapporto esplicativo
Consultazione 2014/56: Riforma parziale della legge federale sulle prestazioni complementari all'AVS e all'AI (riforma delle PC) · 86 pagine
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rati dall'istituto. I Cantoni potranno continuare a fissare l'importo massimo riconosciuto per la tassa giornaliera.
Le spese supplementari dovute al soggiorno in un istituto sono interamente a carico dei Cantoni. La Confederazione partecipa alle spese per le PC delle persone che vivono in un istituto soltanto nel quadro della garanzia del fabbisogno vitale in senso stretto (cfr. n. 1.3.5.1). La considerazione della tassa giornaliera soltanto per i giorni di soggiorno effettivi sgraverà pertanto soprattutto i Cantoni. Per il 2022 si prevedono minori uscite per le PC dell'ordine di 43 milioni di franchi (Confederazione: 5 mio.; Cantoni: 38 mio.).
2.4.2 Prestazioni dell'assicurazione obbligatoria delle cure medico-sanitarie per le cure in istituto
Il diritto vigente prevede che, sul fronte delle entrate, nel calcolo delle PC vadano considerate tutte le prestazioni periodiche. Queste includono anche la partecipazione dell'assicurazione obbligatoria delle cure medico-sanitarie ai costi delle prestazioni sanitarie (cure) in caso di soggiorno in un istituto o in un ospedale.
Sul fronte delle uscite va invece considerata anche la tassa giornaliera dell'istituto o dell'ospedale. Nel quadro del nuovo ordinamento del finanziamento delle cure, quasi tutti i Cantoni hanno scorporato le spese di cura dalle PC e non le considerano più quale componente della tassa giornaliera nel calcolo delle PC.
Per evitare distorsioni nel calcolo delle PC, in questi casi la partecipazione dell'assicurazione obbligatoria delle cure medico-sanitarie alle spese di cura non dovrà più essere presa in considerazione nel calcolo.
2.4.3 Soggiorno temporaneo in un istituto
Le PC sono versate sia a persone che vivono a casa sia a persone che vivono in un istituto. Le spese che questi due gruppi di beneficiari devono sostenere sono alquanto differenti. Se nel primo caso esse sono costituite essenzialmente dalle spese per l'economia domestica (fabbisogno vitale e pigione), nel secondo caso la voce principale è quella delle spese di soggiorno in istituto, che di regola sono nettamente superiori. Per questa ragione, quando un beneficiario di PC si trasferisce in un istituto si procede a un nuovo calcolo delle PC (calcolo per le persone che vivono in un istituto). Secondo la lettera della LPC, questo nuovo calcolo è tuttavia effettuato solo quando una persona vive «durevolmente o per un lungo periodo in un istituto o in un ospedale»80. Vi sono però anche casi in cui una persona soggiorna solo temporaneamente in un istituto, per esempio durante una lunga fase di convalescenza dopo una grave malattia o un'operazione molto invasiva.
Sebbene questi soggiorni durino spesso solo alcune settimane, la maggior parte dei beneficiari di PC non è in grado di sostenere le spese ad essi connesse a causa della propria situazione economica. Affinché le ingenti spese di un soggiorno temporaneo in un istituto possano essere coperte tramite le PC, nella pratica gli organi esecutivi passano alla modalità di calcolo per le persone che vivono in un istituto già dopo un soggiorno di 1-2 mesi, per poi tornare ad applicare la modalità di calcolo per le
80 Art. 10 cpv. 2 LPC, frase introduttiva.