Rapporto sui risultati
Consultazione 2014/56: Riforma parziale della legge federale sulle prestazioni complementari all'AVS e all'AI (riforma delle PC) · 90 pagine
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Cantoni
I Cantoni ZH, LU, UR, SZ, OW, NW, GL, BL, SH, AR, SG,
GR, TI, VD, VS, NE, GE e JU sono per principio favorevoli a una definizione più chiara e giuridicamente vincolante della nozione di rinuncia alla sostanza. VS è del parere che, pur generando risparmi esigui, questa misura contribuirebbe a migliorare la fiducia della popolazione nel sistema delle PC. SH e GL fanno tuttavia notare che il computo di rinunce alla sostanza potrebbe causare un travaso di costi nell’aiuto sociale. Per BL bisognerebbe addirittura valutare se la quota del 10 per cento non sia troppo elevata, considerato l’aumento della speranza di vita. GR ritiene ragionevole la regola-
mentazione speciale per i patrimoni inferiori a 100 000 franchi. Questi partecipanti ritengono urtante l’attuale riduzione forfettaria di 10 000 franchi della rinuncia alla sostanza nel caso in cui le spese per la garanzia del fabbisogno vitale siano più elevate, ragion per cui riterrebbero più giusto il computo delle spese effettive necessarie alla copertura di tale fabbisogno. JU è del parere che sarebbe opportuno menzionare esplicitamente nella legge, nella disposizione relativa alla rinuncia alla sostanza, le perdite finanziarie causate da investimenti azzardati. GE suggerisce di stabilire, sulla base della giurisprudenza, un elenco esaustivo dei «motivi particolarmente validi», mentre a questo proposito VD auspica una precisazione nell’ordinanza secondo cui le spese ricorrenti che permettono di garantire una vita decorosa e rispondono ai bisogni specifici dei beneficiari vanno escluse dal conteggio della limitazione del consumo della sostanza. VD rileva inoltre che le misure concernenti la rinuncia alla sostanza causeranno un travaso di costi nei sistemi cantonali dell’aiuto sociale. NE apprezza l’introduzione della nozione di rinuncia alla sostanza nella legge. Ritiene tuttavia che in quest’ultima o nell’ordinanza si dovrebbe precisare per quale lasso di tempo precedente la nascita del diritto alle PC e in che misura sia possibile tenere conto di una rinuncia alla sostanza per limitare l’accesso alle PC.
BE auspica una piccola modifica redazionale della definizione legale di cui all’articolo 11a capoverso 2, mentre respinge la disposizione del capoverso 3, reputando che limiti eccessivamente la libertà individuale e in certi casi possa determinare il ricorso all’aiuto sociale. Anche sul piano macroeconomico non appare molto