Rapporto esplicativo

Consultazione 2014/60: Strategia Reti elettriche · 84 pagine

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di cambio, tassi d’interesse, norme e oneri legali) che devono essere fissati per i diversi modelli e che influiscono direttamente sui risultati.45

Quadro temporale

Lo scenario di riferimento viene riesaminato e aggiornato ogni cinque anni. Qualora nel frattempo le condizioni quadro in materia di economia energetica abbiano subito modifiche significative, il Consiglio federale, su richiesta del DATEC, può disporre una verifica e un aggiornamento anticipati. In questo caso con la modifica anticipata ha inizio un nuovo periodo di cinque anni sino alla successiva verifica (ordinaria).

Nella fase transitoria fino alla prima determinazione dello scenario di riferimento i gestori di rete devono orientarsi direttamente agli scenari e alle varianti delle Prospettive energetiche.

1.2.3.2 Determinazione del fabbisogno (piani pluriennali)

La determinazione del fabbisogno viene eseguita sulla base dei piani pluriennali. Lo strumento della pianificazione pluriennale serve a ridurre il rischio di investimenti errati e contribuisce a uno sviluppo della rete caratterizzato dall’efficienza dei costi a lungo termine. I piani pluriennali come strumento di pianificazione sono analoghi alle disposizioni della direttiva UE per il mercato interno (2009/72/CE)46 che impone ai gestori della rete di trasporto di presentare ogni anno all’autorità di regolamentazione, previa consultazione di tutti i rappresentanti degli interessi, un piano decennale di sviluppo della rete.

Secondo l’articolo 6 OAEl tutti i gestori di rete che dispongono di mezzi d’esercizio con tensione superiore a 36 kV, corrispondente ai livelli di rete 1, 2 e 3 (in merito alla definizione dei livelli di rete si veda la cifra 1.1.1), sono tenuti a sottoporre i piani pluriennali alla ElCom per verifica. Oltre alla società nazionale di rete (Swissgrid) tale disposizione riguarda 65 gestori delle reti di distribuzione. Questa regola garantisce che i singoli progetti dei livelli di rete 1, 2 e 3, più rilevanti dal punto di vista economico rispetto ai livelli di tensione inferiori, siano sistematicamente trattati con lo strumento dei piani pluriennali.

Nella sua verifica la ElCom controlla che i piani pluriennali consentano di integrare a posteriori una regolamentazione degli incentivi. Ciò implica in particolare la possibilità di integrare un benchmarking (confronto dell’efficienza su base statistica) dei gestori delle reti di distribuzione nella fase dell’analisi preliminare. Questo benchmarking deve riferirsi a tutti i costi influenzabili e i risultati devono poter essere applicati al riconoscimento dei costi. Qualora trovino applicazione gli elementi di una possibile regolamentazione degli incentivi, nell’esame preliminare

45 Requisiti secondo l’analisi condotta nello studio dena su mandato dell’UFE: «Anforderungen an einen energiewirtschaftlichen Szenariorahmen für die Netzentwicklung in der Schweiz» (Requisiti di uno scenario di economia energetica per la pianificazione della rete in Svizzera, disponibile in tedesco) del 28 marzo 2013. In: <http://www.news.admin.ch/NSBSubscriber/message/attachments/31004.pdf>.

46 Direttiva 2009/72/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 13 luglio 2009 relativa a norme comuni per il mercato interno dell’energia elettrica e che abroga la direttiva 2003/54/CE. In: <http://eurlex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2009:211:0055:0093:IT:PDF>.