Rapporto esplicativo

Consultazione 2014/60: Strategia Reti elettriche · 84 pagine

Fedlex · Rapporto esplicativo · Pagina 33Fedlex · Rapporto esplicativo

In tal modo si riprende uno strumento affermato già da tempo nel diritto ambientale. Grazie a questa procedura nel caso concreto l’autorità competente non è più tenuta a decidere se un progetto di costruzione o rinnovo di un impianto elettrico potenzialmente pregiudizievole per un oggetto protetto a livello nazionale sia parimenti di importanza nazionale ai sensi dell’articolo 6 capoverso 2 della LPN. Per simili progetti può effettuare direttamente la ponderazione degli interessi e decidere se a prevalere è l’interesse di utilizzazione concreto o l’interesse di protezione concreto e di conseguenza se derogare o meno al principio della conservazione intatta di un oggetto ai sensi dell’art. 5 LPN. La questione se un interesse all’utilizzazione sia fondamentalmente di importanza nazionale viene risolta in modo definitivo dal legislatore, configurazione, questa, che contribuisce ad accelerare la procedura.

L’interesse all’utilizzazione di un progetto di ampliamento della rete di trasporto o un progetto del livello della rete di distribuzione di importanza nazionale si colloca pertanto sullo stesso piano di altri interessi di protezione di interesse nazionale, soprattutto in campo ambientale e culturale (ad es. l’Inventario federale dei paesaggi, siti e monumenti naturali d’importanza nazionale50, l’Inventario federale degli insediamenti svizzeri da proteggere51 e l’Inventario delle vie di comunicazione storiche della Svizzera52). Tuttavia deve essere deciso caso per caso se prevale l’interesse di utilizzazione concreto o l’interesse di protezione concreto di importanza nazionale. Conformemente all’obiettivo n. 3 del rapporto sulle reti infrastrutturali della Confederazione53, il Consiglio federale ha la possibilità di inserire nella lista degli impianti di importanza nazionale anche progetti della rete di trasporto inseriti nella lista UE dei «Projects of Common Interest» (PCI)54 (cfr. cifra 4.2.2).

I principi alla base di queste novità sono state integrate nell’articolo 15d (nuovo) della LIE (cfr. cifra 2.1).

Svolgimento del processo (cfr. figura 5)

Essendo soggetti all’obbligatorietà del piano settoriale, dopo la valutazione del piano pluriennale da parte della ElCom di regola gli impianti della rete di trasporto vanno dapprima inseriti nel Piano settoriale Reti energetiche come informazione preliminare e poi concretizzati nel quadro del coordinamento territoriale (procedura del piano settoriale con definizione di un corridoio di pianificazione concreto e di una tecnologia di trasporto). La periodicità di aggiornamento del piano settoriale segue il ritmo della stesura e della verifica dei piani pluriennali, allestiti per un

50 Inventario federale dei paesaggi, siti e monumenti naturali d’importanza nazionale (IFP). Consultabile alla pagina Internet: <http://www.bafu.admin.ch/bln/index.html?lang=it>.

51 Inventario federale degli insediamenti svizzeri da proteggere (ISOS). Consultabile alla pagina Internet: http://www.bak.admin.ch/isos/index.html?lang=it>.

52 Inventario delle vie di comunicazione storiche della Svizzera (IVS). Consultabile alla pagina Internet: <http://www.ivs.admin.ch>.

53 Rapporto del Consiglio federale «Il futuro delle reti infrastrutturali nazionali in Svizzera» del 17 settembre 2010. Consultabile alla pagina Internet: <http://www.uvek.admin.ch/infrastrukturstrategie/index.html?lang=it>.

54 Lista dei «Projects of Common Interest» (progetti di interesse comune) disponibile in inglese: <http://ec.europa.eu/energy/infrastructure/pci/doc/2013_pci_projects_country.pdf>. Maggiori informazioni disponibili in tedesco, francese o inglese alla pagina Internet: <http://ec.europa.eu/energy/infrastructure/pci/pci_fr.htm>.