Rapporto esplicativo

Consultazione 2014/60: Strategia Reti elettriche · 84 pagine

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della ElCom può essere confermata soltanto la necessità di principio e non le misure concrete.

La nuova regola sui piani pluriennali è disciplinata dall’articolo 9b (nuovo) LAEl (cfr. commenti alla cifra 2.2).

Nei Paesi limitrofi alla Svizzera esistono regolamentazioni simili per la redazione di piani di sviluppo della rete. In Austria ad esempio i gestori della rete di trasporto sono tenuti a presentare ogni anno per l’approvazione all’autorità di regolamentazione (E-Control) un piano decennale di sviluppo della rete di trasporto47. Alla base di questo piano è posto uno scenario di riferimento, basato sulla situazione attuale e sulle previsioni riguardanti la domanda e l’offerta di energia elettrica48. Nell’allestimento del piano di sviluppo della rete i gestori della rete di trasporto si basano su adeguate ipotesi di sviluppo della produzione, dell’approvvigionamento, del consumo di elettricità e dello scambio di elettricità con altri Paesi49 (per il confronto con i Paesi confinanti si veda anche la cifra 1.3.3).

Svolgimento del processo (cfr. figura 4)

I gestori di rete allestiscono per il proprio comprensorio una bozza del piano pluriennale. Entro nove mesi dalla loro presentazione la ElCom verifica i piani pluriennali pervenuti alla luce delle disposizioni a livello di leggi e ordinanze ed eventualmente chiede ai gestori di rete di apportare le necessarie modifiche. Con la verifica dei piani pluriennali la ElCom conferma interamente o parzialmente, prima della loro realizzazione, la necessità di principio dei progetti dei livelli di rete 1, 2 e

3. Inoltre la società nazionale di rete è tenuta a pubblicare i piani pluriennali verificati dalla ElCom, al fine di garantire all’opinione pubblica trasparenza sulle future misure di sviluppo della rete. La legge stabilisce delle deroghe alla pubblicazione volte a non mettere a rischio la sicurezza pubblica e proteggere i segreti d’affari dei gestori.

Figura 4: Processo parziale Determinazione del fabbisogno

(raffigurazione semplificata)

47 §37 dell’Elektrizitätswirtschafts- und Elektrizitätsorganisationsgesetz (ElWOG 2010) in combinazione con la corrispondente legge nazionale.

48 Secondo §37 cpv. 4 ElWOG.

49 Cfr. studio dena su mandato dell’UFE: «Anforderungen an einen energiewirtschaftlichen Szenariorahmen für die Netzplanung in der Schweiz» del 28 marzo 2013, cifra 3.2.2. In: <http://www.news.admin.ch/NSBSubscriber/message/attachments/31004.pdf>.