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Consultazione 2014/63: Revisione parziale dell'ordinanza sulle riserve d'importanza internazionale e nazionale d'uccelli acquatici e migratori (ORUAM) · 5 pagine

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Ordinanza sulle riserve d’importanza internazionale e nazionale d’uccelli acquatici e migratori (ORUAM)

Modifica del … Avamprogetto del 17 luglio 2014

Il Consiglio federale svizzero,

ordina:

I

L’ordinanza del 21 gennaio 19911 sulle riserve d’importanza internazionale e nazionale d’uccelli acquatici e migratori è modificata come segue:

Sostituzione di un’espressione

In tutta l’ordinanza l’espressione «Ufficio federale» è sostituita con «UFAM» e l’espressione «Dipartimento» con «DATEC».

Art. 2 cpv. 3

3 L’inventario, parte integrante della presente ordinanza, non è pubblicato nella Raccolta ufficiale delle leggi federali (RU), bensì esclusivamente in forma elettronica nel sito Internet dell’Ufficio federale dell’ambiente (UFAM)2 (art. 5 della legge del 18 giugno 20043 sulle pubblicazioni ufficiali).

Art. 3 frase introduttiva, primo periodo

D’intesa con i Cantoni, il Dipartimento federale dell’ambiente, dei trasporti, dell’energia e delle comunicazioni (DATEC) ha facoltà di arrecare lievi modifiche alla designazione degli oggetti, a condizione che la diversità delle specie sia protetta.

Art. 5 cpv. 1 lett. a, bbis, c, f e g nonché cpv. 3

1 Nelle riserve d’uccelli acquatici e migratori valgono le seguenti disposizioni generali:

a. la caccia è vietata;

bbis. il foraggiamento degli animali selvatici e la posa di lecche saline sono vietate;

c. i cani devono essere condotti al guinzaglio;

fbisla pratica dell’aeromodellismo è vietata;

RU 2015 ...

1 RS 922.32

2Fehler! Hyperlink-Referenz ungültig.>Riserve di uccelli acquatici e migratori

3 RS 170.512