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Consultazione 2014/63: Revisione parziale dell'ordinanza sulle riserve d'importanza internazionale e nazionale d'uccelli acquatici e migratori (ORUAM) · 5 pagine
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Ordinanza sulle riserve d’importanza internazionale e nazionale d’uccelli acquatici e migratori (ORUAM)
Modifica del … Avamprogetto del 17 luglio 2014
Il Consiglio federale svizzero,
ordina:
I
L’ordinanza del 21 gennaio 19911 sulle riserve d’importanza internazionale e nazionale d’uccelli acquatici e migratori è modificata come segue:
Sostituzione di un’espressione
In tutta l’ordinanza l’espressione «Ufficio federale» è sostituita con «UFAM» e l’espressione «Dipartimento» con «DATEC».
Art. 2 cpv. 3
3 L’inventario, parte integrante della presente ordinanza, non è pubblicato nella Raccolta ufficiale delle leggi federali (RU), bensì esclusivamente in forma elettronica nel sito Internet dell’Ufficio federale dell’ambiente (UFAM)2 (art. 5 della legge del 18 giugno 20043 sulle pubblicazioni ufficiali).
Art. 3 frase introduttiva, primo periodo
D’intesa con i Cantoni, il Dipartimento federale dell’ambiente, dei trasporti, dell’energia e delle comunicazioni (DATEC) ha facoltà di arrecare lievi modifiche alla designazione degli oggetti, a condizione che la diversità delle specie sia protetta.
Art. 5 cpv. 1 lett. a, bbis, c, f e g nonché cpv. 3
1 Nelle riserve d’uccelli acquatici e migratori valgono le seguenti disposizioni generali:
a. la caccia è vietata;
bbis. il foraggiamento degli animali selvatici e la posa di lecche saline sono vietate;
c. i cani devono essere condotti al guinzaglio;
fbisla pratica dell’aeromodellismo è vietata;
RU 2015 ...
1 RS 922.32
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