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Consultazione 2014/63: Revisione parziale dell'ordinanza sulle riserve d'importanza internazionale e nazionale d'uccelli acquatici e migratori (ORUAM) · 5 pagine
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922.32 Caccia III
La modifica dell’inventario può essere consultata in forma elettronica nel sito Internet dell’UFAM6.
IV
Modifica di un’altra ordinanza
L’ordinanza del 30 settembre 19917 sulle bandite federali è modificata come segue:
Art. 5 cpv. 1 lett. a, bbis e c nonché cpv. 3
1 Nelle bandite vigono le seguenti disposizioni generali:
a. la caccia è vietata;
bbis. il foraggiamento degli animali selvatici e la posa di lecche saline sono vietate;
c. in foresta i cani vanno condotti al guinzaglio;
3 Sono fatte salve le disposizioni particolari di cui all’articolo 2 capoverso 2, nonché i provvedimenti di cui agli articoli 8−10 e 12.
Art. 6 cpv. 4
4 Sono fatte salve le disposizioni particolari di cui all'articolo 2 capoverso 2 della presente ordinanza nonché quelle di cui agli articoli 18 ss LPN.
Art. 8 cpv. 3
Abrogato
Art. 10 Abbattimenti selettivi e provvedimenti contro gli animali non indigeni
1 Gli organi di protezione della selvaggina delle bandite sono tenuti ad abbattere gli animali selvatici malati o feriti.
1bis Prendono dei provvedimenti contro gli animali non indigeni secondo l’articolo 8bis capoverso 5 dell’ordinanza sulla caccia del 29 febbraio 19888.
2 Annunciano immediatamente questi tiri e i provvedimenti al servizio cantonale competente. L’UFAM deve essere altresì informato in merito ai provvedimenti di cui al capoverso 1bis.
Art. 11 cpv. 2 e 4
2 I guardiacaccia delle bandite fanno parte del personale cantonale.
4 Sono assunti dal Cantone previa consultazione dell’UFAM.
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