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Consultazione 2014/63: Revisione parziale dell'ordinanza sulle riserve d'importanza internazionale e nazionale d'uccelli acquatici e migratori (ORUAM) · 5 pagine

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Riserve d’uccelli acquatici e migratori 922.32 Art. 12 cpv. 1 lett. e ed fbis

1 Il servizio cantonale competente affida ai guardiacaccia i compiti seguenti:

e. informazione, gestione e sorveglianza dei visitatori delle bandite;

fbis. coordinamento e sorveglianza dei provvedimenti per la regolazione di ungulati appartenenti a specie cacciabili (art. 9);

Art. 15 cpv. 4

4 Non è versata alcuna indennità o ne viene chiesta la restituzione se, nonostante la loro necessità e utilità, non sono stati presi i provvedimenti di cui all’articolo 8 o 9.

V

La presente ordinanza entra in vigore il ….

… 2014 In nome del Consiglio federale svizzero:

Il presidente della Confederazione: Didier Burkhalter La cancelliera della Confederazione: Corina Casanova