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Consultazione 2014/63: Revisione parziale dell'ordinanza sulle riserve d'importanza internazionale e nazionale d'uccelli acquatici e migratori (ORUAM) · 5 pagine
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922.32 Caccia
g. la pratica del kitesurf o l’impiego di attrezzature analoghe come pure la pratica del modellismo navale sono vietati;
3 Sono fatte salve le disposizioni particolari di cui all’articolo 2 capoverso 2, nonché i provvedimenti di cui agli articoli 8−10 e 12.
Art. 6 cpv. 3
3 Sono fatte salve le disposizioni particolari di cui all'articolo 2 capoverso 2 della presente ordinanza nonché quelle di cui agli articoli 18 e seguenti della legge federale del 1° luglio 19664 sulla protezione della natura e del paesaggio.
Art. 9 cpv. 1, 1bis, 1ter e 2
1 Nelle riserve d’uccelli acquatici e migratori, i Cantoni possono prevedere provvedimenti particolari per la regolazione delle popolazioni animali appartenenti a specie cacciabili, qualora ciò sia necessario per la protezione del biotopo, per la conservazione della diversità delle specie, per la cura della selvaggina o per la prevenzione di eccessivi danni da essa provocati, e a condizione che non venga compromessa la realizzazione degli scopi della protezione.
1bis Le condizioni di cui al capoverso 1 devono essere verificate in particolare sulla base dei seguenti criteri:
a. l'entità degli effettivi di specie animali da sottoporre a regolazione all’interno e all’esterno della zona protetta;
b. la natura, l’entità e l’area interessata dal pericolo o dal danno;
c. la riconducibilità del pericolo o del danno agli effettivi che vivono all’interno della zona protetta;
d. la possibilità di adottare misure più protettive per l’eliminazione del pericolo o per la prevenzione del danno;
e. i possibili effetti indesiderati dell’intervento sulla zona protetta.
1ter Se tali provvedimenti per la zona protetta interessata non sono già consentiti secondo l’articolo 2 capoverso 2, allora essi:
a. per le riserve d’importanza internazionale d’uccelli acquatici e migratori devono essere previamente autorizzati da parte dell’UFAM;
b. per le riserve d’importanza nazionale d’uccelli acquatici e migratori devono essere previamente sottoposti a un’indagine conoscitiva da parte dell’UFAM.
2 Il servizio cantonale competente provvede a coordinare tali provvedimenti con i servizi cantonali della protezione della natura e forestali.
Art. 9a Prevenzione dei danni causati dai cormorani
Per prevenire i danni causati dai cormorani agli attrezzi da pesca nell’ambito della pesca professionale, l’UFAM, con la collaborazione dei Cantoni, pubblica un aiuto all’esecuzione per la prevenzione dei danni, la stima dei danni, la regolazione delle
4 RS 451