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Consultazione 2014/63: Revisione parziale dell'ordinanza sulle riserve d'importanza internazionale e nazionale d'uccelli acquatici e migratori (ORUAM) · 5 pagine

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Riserve d’uccelli acquatici e migratori 922.32 colonie nelle riserve d’uccelli acquatici e migratori nonché per il coordinamento intercantonale.

Art. 10 Abbattimenti selettivi e provvedimenti contro gli animali non indigeni

1 I sorveglianti delle riserve di uccelli acquatici e migratori sono tenuti ad abbattere gli animali selvatici malati o feriti.

1bis Prendono dei provvedimenti contro gli animali non indigeni secondo l’articolo 8bis capoverso 5 dell’ordinanza sulla caccia del 29 febbraio 19885.

2 Annunciano immediatamente questi tiri e i provvedimenti al servizio cantonale competente. L’UFAM deve essere altresì informato in merito ai provvedimenti di cui al capoverso 1bis.

Art. 11 cpv. 2 e 4

2 I sorveglianti delle riserve di uccelli acquatici e migratori fanno parte del personale cantonale.

4 Sono assunti dal Cantone previa consultazione dell’UFAM.

Art. 12 cpv. 1 lett. e, fbis ed l

1 Il servizio cantonale competente affida i compiti seguenti ai sorveglianti delle riserve:

e. informazione, gestione e sorveglianza dei visitatori della riserva;

fbis. coordinamento e sorveglianza di provvedimenti particolari per la regolazione degli animali appartenenti a specie cacciabili (art. 9);

l. sostegno alle ricerche scientifiche e collaborazione alle medesime, d’intesa con il servizio cantonale.

Art. 15 cpv. 4

4 Non è versata alcuna indennità o ne viene chiesta la restituzione se, nonostante la loro necessità e utilità, non sono stati presi i provvedimenti di cui all’articolo 8 o 9.

II

Allegato 1

L’allegato 1 è modificato come segue:

n. 103 e 127

103. Alter Rhein: Thal (SG)

127. Benkner-, Burger-, Kaltbrunner-Riet (SG)

5 RS 922.01