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Consultazione 2014/63: Revisione parziale dell'ordinanza sulle riserve d'importanza internazionale e nazionale d'uccelli acquatici e migratori (ORUAM) · 5 pagine
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Riserve d’uccelli acquatici e migratori 922.32 colonie nelle riserve d’uccelli acquatici e migratori nonché per il coordinamento intercantonale.
Art. 10 Abbattimenti selettivi e provvedimenti contro gli animali non indigeni
1 I sorveglianti delle riserve di uccelli acquatici e migratori sono tenuti ad abbattere gli animali selvatici malati o feriti.
1bis Prendono dei provvedimenti contro gli animali non indigeni secondo l’articolo 8bis capoverso 5 dell’ordinanza sulla caccia del 29 febbraio 19885.
2 Annunciano immediatamente questi tiri e i provvedimenti al servizio cantonale competente. L’UFAM deve essere altresì informato in merito ai provvedimenti di cui al capoverso 1bis.
Art. 11 cpv. 2 e 4
2 I sorveglianti delle riserve di uccelli acquatici e migratori fanno parte del personale cantonale.
4 Sono assunti dal Cantone previa consultazione dell’UFAM.
Art. 12 cpv. 1 lett. e, fbis ed l
1 Il servizio cantonale competente affida i compiti seguenti ai sorveglianti delle riserve:
e. informazione, gestione e sorveglianza dei visitatori della riserva;
fbis. coordinamento e sorveglianza di provvedimenti particolari per la regolazione degli animali appartenenti a specie cacciabili (art. 9);
l. sostegno alle ricerche scientifiche e collaborazione alle medesime, d’intesa con il servizio cantonale.
Art. 15 cpv. 4
4 Non è versata alcuna indennità o ne viene chiesta la restituzione se, nonostante la loro necessità e utilità, non sono stati presi i provvedimenti di cui all’articolo 8 o 9.
II
Allegato 1
L’allegato 1 è modificato come segue:
n. 103 e 127
103. Alter Rhein: Thal (SG)
127. Benkner-, Burger-, Kaltbrunner-Riet (SG)