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Consultazione 2014/65: Revisione totale l'Ordinanza tecnica sui rifiuti (TVA) · 53 pagine
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814.600 Protezione dell’equilibrio ecologico
d. rifiuti edili: i rifiuti risultanti da lavori di costruzione, ristrutturazione o demoli-
zione di impianti fissi;
e. materiale di scavo e di sgombero: il materiale scavato o sgomberato durante
lavori di costruzione, fatta eccezione per quello asportato dallo strato superiore e da quello inferiore del suolo;
f. impianti per lo smaltimento dei rifiuti: gli impianti nei quali i rifiuti vengono
trattati, riciclati e depositati in modo definitivo o temporaneo;
g. depositi intermedi: gli impianti per lo smaltimento dei rifiuti nei quali i rifiuti
sono depositati per un periodo di tempo limitato; non sono considerati tali i centri pubblici per la raccolta differenziata delle frazioni riciclabili contenute nei rifiuti urbani e nei rifiuti di composizione analoga, nonché dei rifiuti speciali provenienti dalle economie domestiche;
h. impianti di compostaggio: gli impianti per lo smaltimento dei rifiuti nei quali i
rifiuti biogeni vengono decomposti mediante insufflazione d’aria;
i. impianti di fermentazione: gli impianti per lo smaltimento dei rifiuti nei quali i
rifiuti biogeni sono sottoposti a un procedimento di decomposizione aerobica;
j. discariche: gli impianti per lo smaltimento dei rifiuti nei quali i rifiuti vengono
depositati definitivamente in modo controllato;
k. stato della tecnica: l’attuale stato d’avanzamento di procedure, installazioni e
modalità di gestione che:
1. è stato sperimentato con successo su attività o impianti comparabili in Svizzera o all’estero oppure è stato impiegato con successo in via sperimentale e può, secondo le regole della tecnica, essere applicato ad altri impianti o attività; e
2. un’azienda media ed economicamente sana del ramo in questione può sostenere sotto il profilo economico.
Capitolo 2: Pianificazione e resoconto
Art. 4 Piano di gestione dei rifiuti
1I Cantoni allestiscono un piano di gestione dei rifiuti. Il piano include in particolare:
a. le misure per prevenire la formazione di rifiuti;
b. le misure per prevenire l’abbandono di rifiuti in fondi altrui;
c. le misure per riciclare i rifiuti;
d. il fabbisogno in termini di impianti per lo smaltimento di rifiuti urbani ed altri rifiuti il cui smaltimento compete ai Cantoni;
e. il fabbisogno in termini di volume da adibire a discarica e le ubicazioni delle discariche (piano di gestione delle discariche);