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Consultazione 2014/65: Revisione totale l'Ordinanza tecnica sui rifiuti (TVA) · 53 pagine

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O tecnica sui rifiuti 814.600

f. i comprensori di raccolta degli impianti per lo smaltimento dei rifiuti.

2I Cantoni collaborano tra di loro per allestire il piano di gestione dei rifiuti, in particolare per gli ambiti di cui al capoverso 1 lettere df, definendo, se necessario, regioni di pianificazione che si estendono al di là dei propri confini territoriali.

3I Cantoni aggiornano il proprio piano di gestione dei rifiuti almeno ogni cinque anni.

4Prima di adottarli, i Cantoni sottopongono di volta in volta all’Ufficio federale dell’ambiente (UFAM), per una presa di posizione, il piano di gestione dei rifiuti e gli aggiornamenti periodici.

Art. 5 Coordinamento con la pianificazione del territorio

1Nella loro pianificazione direttrice i Cantoni tengono conto delle implicazioni a livello territoriale del piano di gestione dei rifiuti.

2Nei loro piani direttori i Cantoni trascrivono le ubicazioni delle discariche previste nel piano di gestione delle discariche e provvedono alla delimitazione delle necessarie zone d’utilizzazione.

Art. 6 Resoconto

1Seguendo le indicazioni dell’UFAM, i Cantoni allestiscono ogni anno un elenco delle quantità di rifiuti smaltiti sul loro territorio e un elenco degli impianti per lo smaltimento dei rifiuti, presenti sul loro territorio, nei quali vengono smaltiti ogni anno più di 100 t di rifiuti. Presentano tali elenchi all’UFAM. Gli elenchi sono accessibili al pubblico.

2I Cantoni presentano ogni anno all’UFAM un rapporto sulla gestione e sulla situazione delle discariche presenti sul proprio territorio. Il rapporto contiene in particolare le informazioni seguenti:

a. la quantità e la tipologia di rifiuti depositati definitivamente e il volume restante nelle discariche esistenti;

b. in caso di nuove discariche o di modifiche di opere di costruzione relative a discariche, la prova che gli impianti delle opere di costruzione soddisfano i requisiti riportati nell’allegato 5 numeri 21–24;

c. eventualmente, le misure di cui all’articolo 53 capoverso 4 volte a prevenire potenziali effetti molesti o nocivi delle discariche sull’ambiente.

Capitolo 3: Prevenzione, riciclaggio e deposito definitivo di rifiuti

Sezione 1: Prescrizioni generali

Art. 7 Informazione e consulenza

1I servizi della protezione dell’ambiente forniscono informazioni e consulenza ai privati e alle autorità in merito alle modalità per prevenire la formazione di rifiuti o