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Consultazione 2014/65: Revisione totale l'Ordinanza tecnica sui rifiuti (TVA) · 53 pagine
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O tecnica sui rifiuti 814.600
b. alla fabbricazione ex novo dei prodotti o all’acquisto di altri combustibili.
Art. 13 Rifiuti urbani e rifiuti di composizione analoga
1I Cantoni provvedono affinché le frazioni riciclabili contenute nei rifiuti urbani, come vetro, carta, cartone, metallo, rifiuti vegetali e tessili, siano per quanto possibile raccolte in modo differenziato e ne sia riciclato il contenuto materiale.
2I Cantoni provvedono affinché i rifiuti speciali provenienti dalle economie domestiche e dalle imprese con meno di 50 posti di lavoro a tempo pieno vengano raccolti e smaltiti in modo differenziato.
3I Cantoni provvedono a predisporre l’infrastruttura necessaria per adempiere quanto prescritto ai capoversi 1 e 2, istituendo in particolare centri di raccolta. Ove necessario, provvedono inoltre ad eseguire raccolte a intervalli regolari.
4Ove possibile e opportuno, i detentori di rifiuti provenienti da imprese con 250 o più posti di lavoro a tempo pieno devono raccogliere in modo differenziato le frazioni riciclabili dei propri rifiuti che, in termini di composizione, sono comparabili ai rifiuti urbani e riciclarne il contenuto materiale.
Art. 14 Rifiuti biogeni
1Il contenuto materiale dei rifiuti biogeni dev’essere riciclato come concime, a condizione che, soprattutto in ragione del loro contenuto di sostanze nutritive e sostanze nocive, i rifiuti si prestino a tale uso e siano stati raccolti in modo differenziato.
2I rifiuti biogeni che non si prestano a essere riciclati come concime devono essere riciclati, ove possibile e opportuno, come combustibile sostitutivo o sottoposti a trattamento termico in impianti idonei. Il loro contenuto energetico dev’essere impiegato secondo metodi conformi allo stato della tecnica.
Art. 15 Rifiuti contenenti fosforo
1Il fosforo contenuto nelle acque di scarico comunali o nei fanghi di depurazione proveniente dalle stazioni centrali di depurazione delle acque di scarico o nelle ceneri risultanti dal trattamento termico dei fanghi di depurazione dev’essere recuperato secondo metodi conformi allo stato della tecnica e il suo contenuto materiale dev’essere riciclato.
2Il contenuto materiale del fosforo presente nelle farine animali e ossee dev’essere riciclato secondo metodi conformi allo stato della tecnica.
3Se il residuo fosforico viene impiegato come concime, nell’ambito del processo di recupero del fosforo occorre eliminare le sostanze nocive contenute nel residuo affinché il concime soddisfi i requisiti riportati nell’allegato 2.6 numero 2.2 dell’ordinanza del 18 maggio 20064 concernente la riduzione dei rischi nell’utilizzazione di determinate sostanze, preparati e oggetti particolarmente pericolosi (ORRPChim)