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Consultazione 2014/65: Revisione totale l'Ordinanza tecnica sui rifiuti (TVA) · 53 pagine
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O tecnica sui rifiuti 814.600
Allegato 3 (art. 19 cpv. 4, art. 26 cpv. 1, art. 36 cpv. 1, art. 40 cpv. 2 e art. 41 cpv. 3)
Requisiti applicabili ai rifiuti in vista del deposito definitivo
1 Rifiuti depositabili in discariche e compartimenti di tipo A
Nelle discariche e nei compartimenti di tipo A è ammesso depositare definitivamente i rifiuti seguenti, a condizione che non siano inquinati da altri rifiuti:
a. il materiale di scavo e di sgombero che soddisfa i requisiti di cui all’allegato 1 capoverso 1, se sono state rimosse le frazioni riciclabili conformemente all’articolo 19 capoverso 2;
b. i fanghi di lavaggio della ghiaia provenienti dal trattamento di materiale di scavo e di sgombero secondo la lettera a;
c. il materiale asportato dallo strato superiore e da quello inferiore del suolo, se non supera i valori indicativi di cui agli allegati 1 e 2 O suolo15;
d. i detriti provenienti da piazze di deposito.
2 Rifiuti depositabili in discariche e compartimenti di tipo B
1Nelle discariche e nei compartimenti di tipo B è ammesso depositare definitivamente i rifiuti seguenti, a condizione che non siano inquinati da altri rifiuti:
a. i rifiuti ammessi nelle discariche e nei compartimenti di tipo A;
b. i residui minerali della pulizia stradale;
c. le ceneri residue di legna allo stato naturale provenienti da segherie e dall’economia forestale;
d. il vetro piano e il vetro per imballaggi;
e. i rifiuti provenienti dalla fabbricazione di prodotti di ceramica, mattoni, mattonelle e gres (dopo la cottura);
f. le scorie di forni elettrici;
g. l’asfalto di demolizione con un tenore che non superi i 250 mg di PAH al kg;
h. i rifiuti che contengono amianto;
i. i rifiuti edili costituiti per almeno il 95 per cento in peso da materiale sassoso o simile alle rocce, a condizione che il contenuto materiale delle frazioni riciclabili sia precedentemente stato rimosso secondo metodi conformi allo stato della tecnica.
15 RS 814.12