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Consultazione 2014/65: Revisione totale l'Ordinanza tecnica sui rifiuti (TVA) · 53 pagine

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814.600 Protezione dell’equilibrio ecologico

Sostanza Valori limite in mg/kg

di rifiuto secco

Antimonio50

Piombo 2 000 Cadmio10

Cromo totale 1 000

Cromo VI 0,5 Rame 5 000

Nichel 1 000

Mercurio5

Zinco 5 000 Idrocarburi clorurati volatili (VCHC)*5

Bifenili policlorurati (PCB)**10

Idrocarburi alifatici C5–C10***100

Idrocarburi alifatici C10–C40 5 000 Idrocarburi aromatici monociclici (BTEX) ****100

Benzene1

Idrocarburi aromatici policiclici (PAH)*****250

Benzo(a)pirene10

COT 50 000

*, **, ***, ****, ***** cfr. le spiegazioni al numero 2 capoverso 3 lettera b

b. la quota di sali solubili nei rifiuti non trattati non supera il cinque per cento in peso;

c. nell’eluito dei rifiuti non è superato il valore limite per il cianuro (libero) di 0,3 mg CN-/l. A tal fine va eseguito un test di eluizione dei rifiuti in acqua distillata per 24 ore.

3Previa approvazione dell’UFAM, l’autorità cantonale può, nei singoli casi, autorizzare il deposito definitivo di rifiuti non menzionati nel capoverso 1 e che non soddisfano i requisiti di cui al capoverso 2, a condizione che, per ragioni di ordine tecnico, non sia possibile smaltirli in altro modo.

4I rifiuti il cui deposito definitivo è ammesso nelle discariche e nei compartimenti di tipo A possono essere depositati definitivamente in discariche e compartimenti di tipo E come strato di livellamento prima che venga ricoperta la superficie, sempre che, per farlo, non possano essere utilizzati rifiuti di cui ai capoversi dall’1 al 3.

6 Prova e integrazione dei valori limite

1I detentori di rifiuti devono provare che sono soddisfatti i requisiti di cui ai numeri 1–5. A tal fine, previa approvazione dell’autorità cantonale, possono limitare le analisi chimiche alle sostanze per cui non è esclusa una contaminazione a causa del genere e della provenienza dei rifiuti.