Rapporto esplicativo
Consultazione 2014/65: Revisione totale l'Ordinanza tecnica sui rifiuti (TVA) · 60 pagine
Fedlex · Rapporto esplicativo · Pagina 59Fedlex · Rapporto esplicativo
Referenz/Aktenzeichen: N093-1290
tive sulle acque sotterranee. Questi costi negativi sull’ambiente esterni vengono scaricati sulla collettività: non sono infatti inclusi nel prezzo della ghiaia primaria, il che in definitiva si traduce in uno sfruttamento eccessivo della stessa con un risultato inefficiente in un’ottica economica. In questo modo si viola il principio del «chi inquina paga»: non sono infatti gli utilizzatori della ghiaia a dover pagare per i suddetti costi negativi, bensì la collettività nel suo complesso. Un altro fattore di cui non si tiene conto nei prezzi delle discariche è la scarsità di volumi disponibili per il deposito dei rifiuti. Visto strettamente in un’ottica di economia di mercato, all’obbligo di recupero sarebbe sostanzialmente da preferire una tassa sulla ghiaia o sulle discariche, affrontando così in maniera diretta la distorsione del mercato,
ovvero la violazione del principio di causalità, con uno strumento proprio dell’economia di mercato. Le esperienze maturate finora evidenziano tuttavia come una tassa sulla ghiaia avrebbe ben poche possibilità di successo a livello politico. I Cantoni che intendevano introdurre una simile tassa hanno rigettato l’idea in seguito alla netta opposizione espressa in sede di consultazione o non hanno dato seguito al progetto per evitare possibili distorsioni della concorrenza tra i Cantoni e conseguenti tentativi di evasione.
Obbligo di recupero dei metalli dalle ceneri dei filtri prodotte negli impianti in cui vengono inceneriti rifiuti urbani e rifiuti di composizione analoga
L’obbligo di recuperare i metalli contenuti nelle ceneri dei filtri degli IIRU non contribuisce unicamente a salvaguardare le risorse metalliche a costi moderati, ma riduce anche i rischi insiti nel deposito in discarica di tali ceneri. Circa la metà degli impianti di trattamento in Svizzera si è già dotata di un sistema di recupero dei metalli; per l’altra metà si prevedono in media costi aggiuntivi nell’ordine di cinque franchi per tonnellata di rifiuti inceneriti, costi di per sé sostenibili, ma che saranno eventualmente scaricati sulle tasse sui rifiuti. Nonostante i costi aggiuntivi, questa misura viene giudicata sostanzialmente efficace, conforme al principio di causalità e attuabile.
Prescrizioni concernenti l’ottimizzazione dell’efficienza energetica netta negli impianti in cui vengono inceneriti rifiuti urbani e rifiuti di composizione analoga
La prescrizione di un indice di efficienza energetica può contribuire a far aumentare il rendimento energetico degli impianti in cui vengono inceneriti rifiuti urbani e rifiuti di composizione analoga, conseguendo risparmi in termini di combustibili fossili e costi esterni e facendo calare le emissioni di CO2 in Svizzera. Ciò non toglie tuttavia che tale misura comporterà costi aggiuntivi. L’onere supplementare dovuto alle nuove prescrizioni dovrebbe aggirarsi intorno ai 15 franchi per tonnellata di rifiuti, costi che dovrebbero essere sostenuti in ultima analisi dai responsabili della produzione dei rifiuti. A carico dello Stato possono insorgere invece costi aggiuntivi per le reti di teleriscaldamento. Considerato che i costi d’esercizio di un simile impianto di trattamento dipendono in larga misura dagli interessi in gioco e che, negli ultimi anni, grazie ai tassi d’interesse ridotti e all’ammortamento in corso, i costi sono generalmente scesi, in linea di massima i costi supplementari menzionati sopra, non superiori a 15 franchi per tonnellata di rifiuti, dovrebbero essere ragionevolmente accettabili ed economicamente sostenibili. Tali costi non ricadranno in ugual misura su tutti gli impianti di trattamento termico: numerosi impianti presentano infatti già il grado d’efficienza energetica richiesto; per alcuni impianti di trattamento, invece, l’indice energetico prescritto significherà un fabbisogno di investimenti ingenti e, in questi casi,
sarà necessario sottoporre a un’analisi più dettagliata il criterio della sostenibilità economica. In
un’ottica di economia di mercato, solleva interrogativi il fatto che i produttori di rifiuti finiscano per finanziare in modo trasversale il settore dell’energia. Nella prevista legge sull’energia (LEne) relativa alla Strategia energetica 2050, al posto della RIC, gli IIRU riceveranno contributi di investimento (aiuti finanziari) per l’incremento della produzione di energia elettrica; tali impianti dovranno assicurare la propria efficienza energetica e redditività sul lungo termine attraverso tasse di smaltimento conformi al principio di causalità. Per arrivare a quel punto, ci vorranno ancora un paio di anni (non prima del 1° gennaio 2017). Tale decisione e la motivazione alla sua base sono in linea con gli obiettivi della Strategia energetica 2050 e devono essere interpretati come misura tesa a far sì che i produttori di rifiuti apportino un contributo alla politica energetica attraverso le tasse sui rifiuti.
59/60 312/2005-02218/18/05/15/01/01/N093-1290