Rapporto esplicativo

Consultazione 2014/65: Revisione totale l'Ordinanza tecnica sui rifiuti (TVA) · 60 pagine

Fedlex · Rapporto esplicativo · Pagina 55Fedlex · Rapporto esplicativo

Referenz/Aktenzeichen: N093-1290

esigenze concernenti l’ubicazione delle discariche, i criteri per l’ammissione dei rifiuti nelle discariche e l’obiettivo volto a escludere problemi ambientali causati dalle discariche una volta conclusasi la fase di manutenzione postoperativa. Nell’UE una discarica può essere sostanzialmente realizzata anche in un sito solo parzialmente idoneo se, a titolo di compensazione, si interviene con misure tecniche per migliorarne l’impermeabilizzazione (p. es. con misure supplementari di densificazione o con strati aggiuntivi di impermeabilizzazione). Per quanto riguarda le discariche di tipo C e D, la Svizzera persegue una strategia analoga e ammette misure di miglioramento per compensare caratteristiche fino a un certo grado insufficienti del sito.

I principi formulati in merito al deposito definitivo dei rifiuti nella direttiva 1999/31/CE del Consiglio del 26 aprile 1999 relativa alle discariche di rifiuti sono paragonabili a quelli espressi nel diritto svizzero in materia di rifiuti, nello specifico: «[...] l’interramento, analogamente a qualsiasi altro trattamento di rifiuti, andrebbe controllato e gestito in modo adeguato per prevenire o ridurre i potenziali effetti negativi sull’ambiente nonché i rischi per la salute umana [...] è necessario adottare misure adeguate per evitare l’abbandono, lo scarico e lo smaltimento incontrollato dei rifiuti [...] a tal fine le discariche devono poter essere controllate per quanto riguarda le sostanze contenute nei rifiuti ivi depositati [...] tali sostanze dovrebbero, nella misura del possibile, presentare soltanto reazioni prevedibili». Un comitato tecnico è incaricato di elaborare i criteri di accettazione dei rifiuti da conferire in discarica. Proprio come in Svizzera, anche nell’UE devono essere destinati a deposito definitivo solo rifiuti trattati. I criteri per i rifiuti conferiti in discarica sono stati stabiliti con la decisione del Consiglio dell’UE del 19 dicembre 2002. Benché tali criteri non siano direttamente paragonabili con i criteri svizzeri esistenti né con quelli di nuova elaborazione, anche la direttiva CE contempla una lista positiva: in altre parole, i rifiuti che figurano su questo elenco possono essere depositati senza essere sottoposti a ulteriori analisi chimiche.

D’altro canto, l’UE ha adottato valori dell’eluito per parametri inorganici per tutti e tre i tipi di discarica. Per alcuni parametri organici, nella direttiva CE esistono valori limite del tenore totale, proprio come previsto anche nell’ambito del presente progetto. Le proposte avanzate nella revisione dell’ordinanza si spingono oltre puntando, prevalentemente per ragioni di costi e praticabilità, su valori limite del tenore totale che sono stati derivati scientificamente dai valori dell’eluito basati sull’approccio ormai collaudato e improntato ai rischi dell’OTR del 1990. Non sussistono pertanto differenze significative tra le disposizioni dell’UE e quelle della Svizzera. Come già indicato, i valori limite stabiliti nell’OTR sono stati desunti dai valori dell’eluito. I principi che regolano il deposito dei rifiuti sono praticamente identici; soltanto i criteri concreti, come spiegato, non sono direttamente paragonabili.

Per la fase di manutenzione postoperativa delle discariche non esiste alcuna normativa UE sovraordinata. Singoli Paesi membri, tra cui la Germania e l’Olanda, hanno definito come nell’OTR alcuni criteri per stabilire quando per una discarica si può dichiarare conclusa la fase di manutenzione postoperativa. In questo modo è possibile garantire che la discarica non provochi in un momento successivo danni all’ambiente e si può rinunciare a enormi accantonamenti finanziari se la fase di manutenzione postoperativa è possibilmente breve.

55/60 312/2005-02218/18/05/15/01/01/N093-1290