Rapporto esplicativo

Consultazione 2014/66: Modifica dell'ordinanza della Commissione federale delle case da gioco del 12 giugno 2007 sugli obblighi di diligenza delle case da gioco relativi alla lotta contro il riciclaggio di denaro (Ordinanza della CFCG sulla lotta contro il riciclaggio di denaro, ORD-CFCG) · 5 pagine

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Titolo del capitolo 2

Il titolo è stato modificato in modo da corrispondere al titolo della sezione 1, capitolo 2 LRD (versione in vigore). Sono inoltre stati aggiornati i rimandi agli articoli della LRD.

Art. 2, cpv. 1 e 3, frase introduttiva (concerne solo il testo tedesco e italiano) e lett. b e c

Le raccomandazioni GAFI prevedono l’obbligo delle case da gioco di identificare i loro clienti, se questi ultimi effettuano operazioni finanziarie pari o superiori a 3000 euro (raccomandazioni del 2003 e del 2012).

In seguito alla riduzione del tasso di cambio tra l’euro e il franco svizzero l’importo menzionato di 3000 euro corrisponde ora a circa 4000 franchi. Di conseguenza l’importo soglia per l’identificazione dei clienti è ridotto da 5000 a 4000 franchi.

Per le stesse ragioni vanno anche registrati i cambi di valuta per un importo di almeno 4000 franchi.

L’obbligo di registrazione delle transazioni con assegni passa da 15 000 a 4000 franchi per garantire una vigilanza più completa di queste transazioni.

Nel testo tedesco e italiano, la frase introduttiva del capoverso 3 ORD-CFCG è stata riformulata per migliorarne la comprensione; il senso non è stato tuttavia modificato.

Capitolo 2, sezione 3 (art. 8)

Il rinnovo dell’identificazione o dell’accertamento dell’avente economicamente diritto è trattato all’articolo 5 LRD (versione in vigore). La LRD è applicata alle case da gioco e poiché non vi sono punti particolari per le case da gioco riguardo all’obbligo di procedere nuovamente all’identificazione, si rinuncia a ripetere il contenuto dell’articolo 5 LRD nell’ordinanza. È quindi abrogata la sezione 3 (art. 8).

Titolo della sezione 4 del capitolo 2

Il titolo è stato riformulato per corrispondere al nuovo titolo dell’articolo 6 LRD (previsto nella revisione in corso).

Art. 9

Questo articolo è stato modificato per introdurre un rimando al nuovo articolo 6 capoverso 2 LRD (previsto nella revisione in corso).

Art. 10, rubrica e cpv. 1 (concerne solo il testo francese e italiano), 3 e 4

Il riferimento alla LRD è stato aggiunto al titolo.

Inoltre, nella versione francese e italiana il titolo nonché il capoverso 1 sono stati riformulati per corrispondere alla terminologia della LRD nella revisione in corso (italiano: “rischio superiore” al posto di “rischio elevato”; francese: “comportant un risque accru” al posto di “présentant un risque accru”).

Al capoverso 3 è stato introdotto un nuovo obbligo in conformità con la prassi attuale e poiché la LRD richiede di utilizzare un approccio in base al rischio.