Rapporto esplicativo

Consultazione 2014/66: Modifica dell'ordinanza della Commissione federale delle case da gioco del 12 giugno 2007 sugli obblighi di diligenza delle case da gioco relativi alla lotta contro il riciclaggio di denaro (Ordinanza della CFCG sulla lotta contro il riciclaggio di denaro, ORD-CFCG) · 5 pagine

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La questione delle persone politicamente esposte (PPE) è trattata all’articolo 6 capoversi 3 e 4 LRD (previsto nella revisione in corso). Di conseguenza l’articolo 10 capoverso 4 è abrogato.

Articolo 11, rubrica e cpv. 1 (concerne solo il testo francese e italiano) e 3 (concerne solo il testo francese e italiano)

Il riferimento alla LRD è stato aggiunto al titolo.

Inoltre, nella versione francese e italiana il titolo nonché i capoversi 1 e 3 sono stati riformulati per corrispondere alla terminologia della LRD nella revisione in corso (italiano: “rischio superiore” al posto di “rischio elevato”; francese: “comportant un risque accru” al posto di

“présentant un risque accru”).

Capitolo 2, sezione 5 (art. 15)

In accordo con la prassi e poiché non è prevista dalla LRD è stata abrogata la possibilità di ricorrere a terzi per eseguire certi obblighi di diligenza.

Art. 16 cpv. 1

E stato aggiornato il rimando agli articoli della LRD.

Inoltre il “Segretariato delle CFCG” è rinominato “Segretariato della Commissione” per corrispondere all’abbreviazione menzionata nell’articolo 1 cpv. 3 ORD-CFCG.

Art. 17, cpv. 1 (concerne solo il testo francese e italiano), nonché, cpv. 2, lett. d ed e

È stato aggiunto all’alinea 1 il riferimento alla lotta contro il finanziamento del terrorismo per estendere il campo d’applicazione dell’ordinanza e per corrispondere alla LRD (in vigore e previsto dalla revisione in corso).

Nella versione francese e italiana il capoverso 2, lettere d ed e, è stato riformulato in modo da corrispondere alla terminologia della LRD nella revisione in corso (italiano: “rischio superiore” al posto di “rischio elevato”; francese: “comportant un risque accru” al posto di “présentant un risque accru”).

Art. 18, cpv. 2, lett. b ed e nonché cpv. 3

È stato aggiunto all’alinea 2 il riferimento alla lotta contro il finanziamento del terrorismo per estendere il campo d’applicazione dell’ordinanza e per corrispondere alla LRD (in vigore e previsto dalla revisione in corso).

In accordo con la prassi e poiché non è prevista dalla LRD è stata abrogata la possibilità di ricorrere a terzi per eseguire certi obblighi di diligenza: il capoverso 3 è quindi abrogato.

Art. 19

È stata aggiunto il riferimento alla lotta contro il finanziamento del terrorismo per estendere il campo d’applicazione dell’ordinanza e per corrispondere alla LRD (in vigore e previsto dalla revisione in corso).

Art. 20 cpv. 1, art. 21, cpv. 1 e titolo dopo l’art. 21

Sono stati aggiornati i rimandi agli articoli della LRD.

Art. 22 cpv. 1

Il testo è stato completato con una nuova lettera b («il cliente rifiuta di fornire informazioni sulle sue circostanze economiche») per tenere conto di tutte le situazioni relative all’assenza